COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 122 del 29/03/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO A.S. SGL CARBON CALCIO avverso esito gara Porta Maggiore – Carbon Calcio, del 3.3.2006 – Campionato Amatoriale, girone “B”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 122 del 29/03/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO A.S. SGL CARBON CALCIO avverso esito gara Porta Maggiore – Carbon Calcio, del 3.3.2006 - Campionato Amatoriale, girone “B”. All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 6 a 0, l’A.S. SGL Carbon Calcio ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Malpiedi Valerio in posizione irregolare in quanto non ancora ultraventicinquenne, così come richiesto dalla normativa contenuta nel Regolamento dell’attività amatori. Assumeva la reclamante l’errata indicazione della data di nascita del Malpiedi nell’elenco di gara, essendo egli nato il 1° marzo 1981 e non il 1° marzo 1980. A sostegno di quanto asserito, la reclamante allegava al gravame la relativa certificazione rilasciata dal Comune di Ascoli Piceno. La medesima reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore. Ritenutane la necessità, la Commissione convocava il calciatore Malpiedi Valerio e l’A.C. Porta Maggiore, controinteressata, entrambi non si presentavano adducendo motivi di lavoro e familiari. Con missive del 23 e del 27 marzo 2006 la Società ammetteva il proprio errore, assumendosene per intero la responsabilità. LA COMMISSIONE   letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;   rilevato che il ridetto calciatore Malpiedi, per ammissione della stessa A.C. Porta Maggiore, non poteva partecipare all’attività amatoriale della stagione sportiva in corso, in quanto alla data del 1° ottobre 2005 non aveva ancora compiuto anagraficamente il venticinquesimo anno di età, così come richiesto dalla normativa pubblicata il 22 settembre 2005 sul Com. Uff. n. 13 dal Comitato Provinciale di Ascoli Piceno;   ritenuto pertanto che il calciatore in questione ha preso parte alla gara in esame in posizione irregolare;   visto l’art. 12, n. 5, lett. a) del Codice di giustizia sportiva. P.Q.M. accoglie il reclamo come sopra proposto dall’A.S. SGL Carbon Calcio, per l’effetto infliggendo all’A.C. Porta Maggiore la sanzione sportiva della perdita per 0 a 3 della gara suindicata. Dispone la restituzione della relativa tassa. Invia gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C. per le valutazioni e le iniziative di competenza. Rinvia gli altri e conseguenti provvedimenti disciplinari all’esito delle risultanze di cui sopra.
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