COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 123 del 31/03/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO A.S. PRO CALCIO ASCOLI avverso sanzioni merito gara Real Solestà – Pro Calcio Ascoli, dell’11.3.2006 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “I” – Com. Uff. n. 114 del 15.3.2006 e n. 119 del 24.3.2006.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 123 del 31/03/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO A.S. PRO CALCIO ASCOLI avverso sanzioni merito gara Real Solestà – Pro Calcio Ascoli, dell’11.3.2006 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “I” - Com. Uff. n. 114 del 15.3.2006 e n. 119 del 24.3.2006. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al tecnico Gaspari Mauro, tesserato per l’A.S. Pro Calcio Ascoli, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2006 perchè “a fine gara, dopo essere stato insultato da un giocatore della squadra avversaria, reagiva violentemente, spintonando il giocatore reo delle frasi irriguardose e colpendo con un violento pugno alla nuca un altro giocatore avversario procurandogli momentaneo dolore”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S. Pro Calcio Ascoli, invocando per il proprio tesserato, in riforma dell’impugnato provvedimento, una congrua riduzione della sanzione inflittagli, ritenuta eccessiva in relazione al reale svolgimento dei fatti. Deduceva la reclamante che, nell’occasione, il Gaspari diede una spinta al giocatore della squadra avversaria che lo aveva provocato ed insultato; questi, per tutta risposta, lo colpì con un violento pugno al volto. Subito dopo il Gaspari, dovendo difendersi dall’aggressione di più persone, colpì inavvertitamente, con un pugno non violento, l’allenatore della squadra avversaria che cercava di fermare i suoi giocatori. Alla richiesta audizione la Società ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha precisato che il Gaspari, insultato a fine gara da un giocatore della panchina avversaria, reagì spintonandolo e colpendo con un pugno un altro componente della medesima panchina, venendo poi egli stesso colpito dal primo. LA COMMISSIONE   letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;   uditi l’Arbitro e la Reclamante;   disattese le argomentazioni della Società in ordine alla pretesa mancanza dell’elemento della violenza nella condotta posta in essere dal Gaspari, la quale viceversa presenta le caratteristiche della pericolosità e dell’astratta lesività dell’integrità fisica del destinatario, essendo stato peraltro quest’ultimo attinto direttamente alla nuca;   ritenuta pertanto violenta e quindi punibile la condotta posta in essere dal Gaspari, da ascriversi tuttavia ad un momento di particolare agitazione psicomotoria dei soggetti coinvolti in una situazione di accentuata concitazione, verbale e gestuale, della quale occorre tener conto, ai fini della graduazione della pena;   ritenuto di poter aderire pertanto alla richiesta riduzione della sanzione impugnata. P.Q.M. accoglie il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Pro Calcio Ascoli, per l’effetto riducendo al 15 ottobre 2006 la sanzione della squalifica del tecnico Gaspari Mauro. Ordina restituirsi la relativa tassa.
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