COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 05/04/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO U.S. PINTURETTA FALCOR avverso decisioni merito gara Montefiore – Pinturetta Falcor, del 12.3.2006 – Campionato Provinciale Juniores, girone “E“ – Com. Uff. n. 44 del 15.3.2006 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 05/04/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO U.S. PINTURETTA FALCOR avverso decisioni merito gara Montefiore – Pinturetta Falcor, del 12.3.2006 – Campionato Provinciale Juniores, girone “E“ – Com. Uff. n. 44 del 15.3.2006 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno. L’Arbitro della gara in epigrafe riferiva, nel proprio rapporto, di aver interrotto definitivamente l’incontro al 33° minuto del secondo tempo, ritenuta l’impossibilità di portarlo a termine a seguito di una rissa accesasi in campo tra i tesserati delle due squadre, con la partecipazione anche di alcuni sostenitori. Il Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, rilevando che l’incontro era stato sospeso dall’Arbitro a causa del comportamento tenuto dai componenti delle due squadre, tra le altre, infliggeva ad entrambe le società la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 ed alla Società ospitata l’ammenda di € 100,00. Avverso tali provvedimenti ha proposto rituale reclamo l’U.S. Pinturetta Falcor indicando il comportamento di controparte quale origine degli incidenti e richiamando il rapporto arbitrale che individuerebbe quali maggiori responsabili dirigenti, tesserati e sostenitori dell’U.S. Montefiore. In particolare, i sostenitori locali invadevano il campo e procedevano verso i giocatori della squadra ospite che difendendosi venivano con essi alle mani, riportando lesioni. I propri dirigenti viceversa si adoperavano per riportare la calma. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha ulteriormente confermato i comportamenti ascritti ai tesserati delle due società, i quali diedero vita ad una violenta rissa e di avere per questo quindi sospeso definitivamente l’incontro al 33° minuto del secondo tempo. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, udito l’Arbitro, ritiene che il gravame non possa essere accolto. Dagli atti ufficiali, che costituiscono prova privilegiata in ordine al comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, emerge con chiarezza che la gara venne sospesa perché il generale coinvolgimento delle due squadre, dei loro dirigenti ed alcuni sostenitori locali in una rissa, impedì all’Arbitro di proseguirla. Con i provvedimenti adottati è stato sanzionato il comportamento dei componenti le due squadre che si sono cimentati in reciproci atti di violenza, che per la loro intensità e persistenza, determinarono la decisione dell’Arbitro di sospendere definitivamente la gara. Ai fini che qui rilevano, non ha eccessiva importanza l’attribuzione del momento genetico dei fatti, laddove la partecipazione allo scontro fu generalizzata e determinò appunto l’impossibilità di una prosecuzione del giuoco. Di tale comportamento sono responsabili entrambe le società e quindi bene ha fatto il Giudice Sportivo ad infliggere, tra l’altro, ad entrambe la sanzione della perdita della gara, per l’ovvia considerazione che, in sede di rissa, non è possibile stabilire chi sia l’aggressore e chi l’aggredito. La Commissione ritiene quindi di doversi allineare alle valutazioni del primo Giudice che appaiono non suscettibili di modifica nel senso auspicato dalla società reclamante, anche per quanto attiene l’entità della sanzione pecuniaria. P.Q.M. la Commissione respinge il reclamo come innanzi proposto dall’U.S. Pinturetta Falcor ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it