COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 05/04/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO S.S.C. PORTO POTENZA avverso esito gara Matelica – S.S.C. Porto Potenza, del 15.3.2006 – Campionato Regionale di Promozione, girone “B”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 05/04/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO S.S.C. PORTO POTENZA avverso esito gara Matelica – S.S.C. Porto Potenza, del 15.3.2006 - Campionato Regionale di Promozione, girone “B”. All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 2 a 0, la S.S. Porto Potenza ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Serangeli Stefano in posizione irregolare perchè squalificato. La medesima reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore. LA COMMISSIONE   letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;   esperiti i necessari accertamenti presso la Segreteria del Comitato Regionale Marche dai quali è risultato che il calciatore Serangeli Stefano ha riportato la sanzione della squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione, con provvedimento del competente Giudice Sportivo pubblicato in data 15 marzo 2006 sul Com. Uff. n. 144 del Comitato Regionale Marche;   rilevato che a norma dell’art. 17, 2° comma, del Codice di giustizia sportiva, “le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale”;   ritenuta pertanto regolare, per quanto attiene alla ridetta squalifica, la posizione del calciatore Serangeli nella gara in esame, disputata il 15 marzo 2006, essendo stato lo stesso sanzionato con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. dello stesso giorno. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S.C. Porto Potenza ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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