COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 05/04/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO A.S.D. CASETTE D’ETE 1968 CALCIO avverso esito gara Piane di Montegiorgio – Casette d’Ete, del 28.1.2006 – Campionato regionale di Seconda Categoria, girone “G”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 05/04/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO A.S.D. CASETTE D’ETE 1968 CALCIO avverso esito gara Piane di Montegiorgio – Casette d’Ete, del 28.1.2006 - Campionato regionale di Seconda Categoria, girone “G”. All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 3 a 2, l’A.S.D. Casette d’Ete 1968 Calcio ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Funari Marcello in posizione irregolare in quanto lo stesso ha iniziato la stagione sportiva in corso come giocatore ed allenatore della società C.S. Borgo Rosselli A.S.D.. Per quanto sopra la reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore. L’U.S. Piane di Montegiorgio, controinteressata, con missiva del 6 febbraio 2006, faceva pervenire proprie controdeduzioni, deducendo, anche avanti questa Commissione: a) a) che il Funari, nella stagione sportiva in corso, è stato tesserato per la società Borgo Rosselli esclusivamente quale calciatore; b) b) che il ridetto calciatore, alla riapertura delle liste, è stato trasferito, attraverso regolare lista di trasferimento, quale calciatore, all’U.S. Piane di Montegiorgio; c) c) che nessuna richiesta di tesseramento quale allenatore è stata mai avanzata né dal Funari né dalla società Borgo Rosselli; d) d) che in ogni caso nulla potrebbe imputarsi alla Società, avendo la stessa nell’occasione agito con la massima correttezza e buona fede. La medesima Società resistente concludeva chiedendo il rigetto del reclamo avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto. Questa Commissione, con Ordinanza pubblicata il 15 febbraio 2006 sul Com. Uff. n. 100, ritenuta pregiudiziale la decisione dell’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Marche circa la regolarità del tesseramento di Funari Marcello in favore dell’U.S. Piane di Montegiorgio, sospendeva il presente procedimento, il cui proseguimento veniva disposto con Ordinanza pubblicata il 24 marzo 2006 sul Com. Uff. n. 119. LA COMMISSIONE   letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;   rilevato che l’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Marche, con provvedimento del 7 marzo 2006 ha revocato, con effetto retroattivo al 13 gennaio 2006, il tesseramento del calciatore Funari Marcello in favore dell’U.S. Piane di Montegiorgio, con conseguente annullamento da parte dell’Ufficio Tesseramento Centrale della F.I.G.C.;   ritenuta pertanto irregolare la posizione del ridetto calciatore Funari Marcello nella gara in esame per difetto di tesseramento;   rilevato che il disposto dell’art. 12, 8° comma, del Codice di giustizia sportiva prevede la penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna gara cui abbiano partecipato calciatori ai quali, per effetto di irregolarità imputabile alla società, la F.I.G.C. abbia successivamente revocato il tesseramento;   ritenuto che della violazione commessa debba essere chiamata a rispondere l’U.S. Piane di Montegiorgio, la cui responsabilità si riscontra quanto meno nel non avere compiuto adeguati accertamenti, come diligenza e prudenza avrebbero richiesto nel caso di specie;   visto l’art. 12, 5° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva. P.Q.M. accoglie il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Casette d’Ete 1968 Calcio, per l’effetto infliggendo all’U.S. Piane di Montegiorgio la sanzione sportiva della perdita per 0 a 3 della gara suindicata e la penalizzazione di un punto in classifica. Commina altresì la sanzione dell’inibizione per giorni trenta al sig. Fagiani Giuseppe, nell’occasione Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, ed al tesserato Funari Marcello la sanzione della squalifica per mesi sei. Dispone restituirsi la relativa tassa.
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