COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 05/04/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA COLBUCCARO avverso esito gara Borgo Mogliano – Colbuccaro, del 21.1.2006 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “G”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 05/04/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA COLBUCCARO avverso esito gara Borgo Mogliano – Colbuccaro, del 21.1.2006 - Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “G”. All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 3 a 1, la Polisportiva Colbuccaro ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Curzi Fausto in posizione irregolare di tesseramento, avendo lo stesso svolto l’incarico di allenatore dell’A.S.D. Mogliano Calcio, nella stagione sportiva in corso, fino al mese di novembre 2005. Per quanto sopra la reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore. L’A.S.D. Borgo Mogliano, controinteressata, con missiva del 2 febbraio 2006, faceva pervenire a questa Commissione proprie controdeduzioni, deducendo: a) a) che il Curzi, nella stagione sportiva in corso, non è e non è mai stato iscritto nell’apposito elenco degli allenatori dilettanti; b) b) che il ridetto calciatore è stato posto in lista di svincolo dalla sua precedente Società di appartenenza; c) c) che lo stesso è stato legittimamente tesserato dall’A.S.D. Borgo Mogliano, alle cui gare quindi ha partecipato in posizione regolare. La medesima Società resistente concludeva chiedendo, accertati i fatti contestati, il rigetto del reclamo avversario in quanto infondato. Questa Commissione, con Ordinanza pubblicata il 15 febbraio 2006 sul Com. Uff. n. 100, ritenuta pregiudiziale la decisione dell’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Marche circa la regolarità del tesseramento di Curzi Fausto in favore dell’A.S.D. Borgo Mogliano, sospendeva il presente procedimento, il cui proseguimento veniva disposto con Ordinanza pubblicata il 24 marzo 2006 sul Com. Uff. n. 119. LA COMMISSIONE   letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;   rilevato che l’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Marche, con provvedimento del 7 marzo 2006 ha revocato, con effetto retroattivo al 20 gennaio 2006, il tesseramento del calciatore Curzi Fausto in favore dell’A.S.D. Borgo Mogliano, con conseguente annullamento da parte dell’Ufficio Tesseramento Centrale della F.I.G.C.;   ritenuta pertanto irregolare la posizione del ridetto calciatore Curzi Fausto nella gara in esame per difetto di tesseramento;   rilevato che il disposto dell’art. 12, 8° comma, del Codice di giustizia sportiva prevede la penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna gara cui abbiano partecipato calciatori ai quali, per effetto di irregolarità imputabile alla società, la F.I.G.C. abbia successivamente revocato il tesseramento;   ritenuto che della violazione commessa debba essere chiamata a rispondere l’A.S.D. Borgo Mogliano, la cui responsabilità si riscontra quanto meno nel non avere compiuto adeguati accertamenti, come diligenza e prudenza avrebbero richiesto nel caso di specie;   visto l’art. 12, 5° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva. P.Q.M. accoglie il reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva Colbuccaro, per l’effetto infliggendo all’A.S.D. Borgo Mogliano la sanzione sportiva della perdita per 0 a 3 della gara suindicata e la penalizzazione di un punto in classifica. Commina altresì la sanzione dell’inibizione per giorni trenta al sig. Trapassi Walter, nell’occasione Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, ed al tesserato Curzi Fausto la sanzione della squalifica per mesi sei. Dispone restituirsi la relativa tassa.
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