COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 05/04/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO A.S.D. VIS PORTO SANT’ELPIDIO C. FALERIA avverso esito gara Nuova Dimensione Calcio – Vis Porto Sant’Elpidio Faleria, del 22.1.2006 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “I”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 05/04/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO A.S.D. VIS PORTO SANT’ELPIDIO C. FALERIA avverso esito gara Nuova Dimensione Calcio – Vis Porto Sant’Elpidio Faleria, del 22.1.2006 - Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “I”. All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 3 a 1, l’A.S.D. Vis Porto Sant’Elpidio Faleria ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Vagnozzi Roberto in posizione irregolare in quanto tesserato, per la stagione sportiva in corso, come allenatore dell’A.S.D. Ponzio Giberto Calcio. Per quanto sopra la reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore. Questa Commissione, con Ordinanza pubblicata il 15 febbraio 2006 sul Com. Uff. n. 100, ritenuta pregiudiziale la decisione dell’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Marche circa la regolarità del tesseramento di Vagnozzi Roberto in favore dell’A.S.D. Nuova Dimensione Calcio, sospendeva il presente procedimento, il cui proseguimento veniva disposto con Ordinanza pubblicata il 24 marzo 2006 sul Com. Uff. n. 119. LA COMMISSIONE   letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;   rilevato che l’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Marche, con provvedimento del 7 marzo 2006 ha revocato, con effetto retroattivo al 19 gennaio 2006, il tesseramento del calciatore Vagnozzi Roberto in favore dell’A.S.D. Nuova Dimensione Calcio, con conseguente annullamento da parte dell’Ufficio Tesseramento Centrale della F.I.G.C.;   ritenuta pertanto irregolare la posizione del ridetto calciatore Vagnozzi Roberto nella gara in esame per difetto di tesseramento;   rilevato che il disposto dell’art. 12, 8° comma, del Codice di giustizia sportiva prevede la penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna gara cui abbiano partecipato calciatori ai quali, per effetto di irregolarità imputabile alla società, la F.I.G.C. abbia successivamente revocato il tesseramento;   ritenuto che della violazione commessa debba essere chiamata a rispondere l’A.S.D. Nuova Dimensione Calcio, la cui responsabilità si riscontra quanto meno nel non avere compiuto adeguati accertamenti, come diligenza e prudenza avrebbero richiesto nel caso di specie;   visto l’art. 12, 5° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva. P.Q.M. accoglie il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Vis Porto Sant’Elpidio C. Faleria, per l’effetto infliggendo all’A.S.D. Nuova Dimensione Calcio la sanzione sportiva della perdita per 0 a 3 della gara suindicata e la penalizzazione di un punto in classifica. Commina altresì la sanzione dell’inibizione per giorni trenta al sig. Magnamassa Alessandro, nell’occasione Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, ed al tesserato Vagnozzi Roberto la sanzione della squalifica per mesi sei. Dispone restituirsi la relativa tassa.
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