COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 127 del 12/04/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO A.S.D. VIGOR POLLENZA avverso sanzioni merito gara Matelica – Vigor Pollenza, del 2.4.2006 – Campionato Regionale di Promozione, girone “B” – Com. Uff. n. 124 del 5.4.2006.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 127 del 12/04/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO A.S.D. VIGOR POLLENZA avverso sanzioni merito gara Matelica – Vigor Pollenza, del 2.4.2006 – Campionato Regionale di Promozione, girone “B” - Com. Uff. n. 124 del 5.4.2006. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Vita Yuri, tesserato per l’A.S.D. Vigor Pollenza, la sanzione della squalifica per tre gare effettive “per aver, a fine gara, colpito alcuni avversari con gli scarpini senza causare conseguenze”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Vigor Pollenza, chiedendo per il proprio tesserato l’annullamento, ovvero, in riforma dell’impugnato provvedimento, una riduzione della sanzione inflittagli, in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame. A dire della reclamante, nell’occasione, i propri tesserati non fecero altro che difendersi dall’aggressione compiuta nei loro confronti da alcuni giocatori avversari. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha ulteriormente confermato di avere visto, al termine dell’incontro, il calciatore Vita colpire ripetutamente ed in maniera violenta, con le scarpe da giuoco tenute in mano, alcuni avversari. LA COMMISSIONE   letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;   udito l’Arbitro;   ritenuto che la condotta ascritta al calciatore Vita vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 14, comma 2 bis, lett. b), del Codice di giustizia sportiva, con la conseguente applicazione della sanzione in esso prevista, peraltro qui comminata dal primo Giudice nel minimo edittale;   ritenuta la correttezza dell’interpretazione regolamentare offerta dalla delibera impugnata. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Vigor Pollenza ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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