COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 127 del 12/04/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO AVIS MONTECALVO avverso sanzioni merito gara Avis Montecalvo – Avis Gradara, del 26.3.2006 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “A” – Com. Uff. n. 122 del 29.3.2006.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 127 del 12/04/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO AVIS MONTECALVO avverso sanzioni merito gara Avis Montecalvo – Avis Gradara, del 26.3.2006 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “A” - Com. Uff. n. 122 del 29.3.2006. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Vecchietti Luca, tesserato per l’Avis Montecalvo, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive perchè “espulso per grave atto di violenza perpetrato in danno di un giocatore avversario a giuoco fermo, prima di allontanarsi dal terreno di gioco perché espulso, colpiva un giocatore avversario con uno schiaffo”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’Avis Montecalvo, invocando per il proprio tesserato, in riforma dell’impugnato provvedimento, una congrua riduzione della sanzione inflittagli. Deduceva la reclamante che, nell’occasione, il Vecchietti si limitò a difendersi, appoggiando una mano al viso del giocatore della squadra avversaria che lo aveva reiteratamente provocato e colpito. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha precisato di avere espulso il Vecchietti per essere venuto alle mani con un calciatore avversario, reiterando in tale atteggiamento anche dopo la notifica del provvedimento disciplinare. LA COMMISSIONE   letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;   udito l’Arbitro;   ritenuta violenta e quindi punibile la condotta del Vecchietti, da ascriversi ad un momento di particolare agitazione psicomotoria dei soggetti coinvolti in una situazione di accentuata concitazione, verbale e gestuale, della quale occorre tener conto, ai fini della graduazione della pena;   ritenuto di poter aderire pertanto alla richiesta riduzione della sanzione impugnata. P.Q.M. accoglie il reclamo come sopra proposto dall’Avis Montecalvo, per l’effetto riducendo a tre giornate di gara la sanzione della squalifica del calciatore Vecchietti Luca. Ordina restituirsi la relativa tassa.
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