COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 127 del 12/04/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO S.S. VIS STELLA avverso esito gara S.S. Vis Stella – S.S. Casp San Pio X, del 25.3.2006 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “M”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 127 del 12/04/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO S.S. VIS STELLA avverso esito gara S.S. Vis Stella – S.S. Casp San Pio X, del 25.3.2006 - Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “M”. All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 1 a 1, la S.S. Vis Stella ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Trasatti Giulio, in posizione irregolare in quanto squalificato per una gara effettiva, come risultante dal Com. Uff. n. 45 del 22.3.2006 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno. La medesima reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore. LA COMMISSIONE   letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;   esperiti i necessari accertamenti, dai quali è risultata la fondatezza dell’assunto della reclamante, in quanto il calciatore Trasatti Giulio risulta essere stato effettivamente squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizione, con provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul citato Com. Uff. n. 45 e di non averla ancora scontata alla data dell’incontro in esame, al quale pertanto il ridetto calciatore ha partecipato in posizione irregolare;   visto l’art. 12, commi 1 e 5, del Codice di giustizia sportiva. P.Q.M. accoglie il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Vis Stella, per l’effetto infliggendo alla S.S. Casp San Pio X la sanzione sportiva della perdita per 3 a 0 della gara suindicata. Commina altresì al sig. Sospetti Luigino, nell’occasione Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, la sanzione dell’inibizione per giorni quindici ed al calciatore Trasatti Giulio la sanzione della squalifica per un’ulteriore giornata di gara. Dispone la restituzione della relativa tassa.
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