COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 131 del 21/04/2006 Delibera della Commisione Disciplinare ORDINANZA RECLAMO POLISPORTIVA LA SAETTA avverso esito gara Recanatese Calcio – La Saetta, del 6.11.2005 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “H”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 131 del 21/04/2006 Delibera della Commisione Disciplinare ORDINANZA RECLAMO POLISPORTIVA LA SAETTA avverso esito gara Recanatese Calcio – La Saetta, del 6.11.2005 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “H”. La Commissione Disciplinare, preso atto della relazione dell’Ufficio Indagini della F.I.G.C. qui pervenuta in data 20 aprile u.s., fissa la riunione del 26 aprile 2006, che si terrà alle ore 17,30 presso la sede del Comitato Regionale Marche, in via Schiavoni, snc, ad Ancona, per la prosecuzione del procedimento. RECLAMO C.R.U.A. ANCONA avverso sanzioni merito gara C.R.U.A. Ancona – Pol. “A. Omicioli” Saltara, del 31.3.2006 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C 2, girone “A” – Com. Uff. n. 124 del 5.4.2006. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava alla società C.R.U.A. Ancona la sanzione dell’ammenda di € 600,00 e la squalifica del campo di giuoco per una giornata di gara “per aver permesso a fine gara ad alcuni propri sostenitori di entrare in campo per avvicinarsi all'Arbitro con fare gravemente intimidatorio ed offensivo. In tale circostanza un esagitato colpiva il Direttore di gara con una manata in viso, che non procurava alcuna conseguenza. Il Direttore di gara poteva allontanarsi poi dall'impianto sportivo scortato dalle Forze dell'Ordine successivamente chiamate dallo stesso”. Lo stesso Giudicante comminava la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2006 al tecnico Cola Marco perché “a fine gara, mentre l'Arbitro veniva circondato da facinorosi, non si adoperava per tutelare l'incolumità dello stesso, ma nella circostanza lo insultava reiteratamente”. Infliggeva infine al sig. Gabrielli Gabriele, nell’occasione Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 14 del Codice di giustizia sportiva fino al 2 maggio 2006. Avverso tali decisioni ha proposto tempestivo reclamo la società C.R.U.A. Ancona, contestando la veridicità del referto arbitrale e chiedendo l’annullamento delle sanzioni impugnate ovvero, in subordine, un’equa riduzione delle stesse. La reclamante negava ogni addebito a carico del proprio allenatore, il quale, a suo dire, si sarebbe limitato ad invitare l’Arbitro a tornarsene da dove era venuto e a non prendere in giro le persone, senza tuttavia insultarlo. L’invasione del pubblico e la manata sul viso dell’Arbitro, non avvennero in campo, ma all’esterno, dove il Direttore di gara comunque era assistito dal Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra. In via istruttoria chiedeva un confronto con il Direttore di gara. Alla richiesta audizione, la reclamante ribadiva le argomentazioni formulate nel gravame, asserendo che, nell’occasione, il proprio Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra si adoperò per evitare che l’Arbitro fosse colpito, peraltro da un soggetto estraneo alla Società. Chiedeva infine di tenere nel dovuto conto il pregresso comportamento corretto della stessa Società. Sentito a chiarimenti, l’Arbitro ha riferito che a fine gara fu circondato da quattro o cinque sostenitori locali, entrati abusivamente in campo: uno di loro aveva una sedia in mano, con la quale lo minacciava. Nel frattempo l’allenatore Cola lo insultava ed il Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra Gabrielli protestava nei suoi confronti. A questo punto, uno dei ridetti sostenitori gli diede una manata sul viso. Intimorito, l’Arbitro chiese aiuto al Gabrielli, il quale, continuando a protestare, non solo non si adoperò per tutelarlo, ma si rifiutò di chiamare i Carabinieri come espressamente richiestogli, per la minacciosa presenza dei sostenitori fuori dagli spogliatoi. Motivi della decisione La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, udito l’Arbitro e la Società reclamante, reputa che il proposto gravame non possa essere accolto. Occorre preliminarmente rilevare l’inammissibilità del reclamo avverso le sanzioni della squalifica del campo di giuoco per una giornata di gara e dell’inibizione fino al 2 maggio 2006 comminata al dirigente Gabrielli Gabriele ai sensi dell’art. 41, 3° comma, rispettivamente lett. b) e c) del Codice di giustizia sportiva. Deve essere rigettata la richiesta istruttoria della reclamante di un confronto con il Direttore di gara in quanto espressamente non consentito a norma dell’art. 30, 4° comma, del citato Codice di giustizia sportiva. In base agli atti ufficiali ed alle dichiarazioni dell’Arbitro, che, com’è noto, costituiscono fonte privilegiata di prova, i fatti ascritti ai tesserati ed ai sostenitori dell’odierna reclamante risultano confermati nella loro obiettiva gravità. Il 1° comma dell’art. 9 del Codice di giustizia sportiva stabilisce che le società sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, del comportamento dei propri sostenitori. Tale responsabilità della Società consegue in termini automatici e legali a quella dei sostenitori e non può, quindi, essere in nessun caso elusa. Le modalità e quindi la gravità specifica della condotta posta in essere dal Cola nei confronti del Direttore di gara, giustifica appieno la misura della pena inflittagli dal primo Giudice. In conclusione, la Commissione ritiene che vada confermata la responsabilità della reclamante e del suo allenatore e, per quel che attiene al motivo subordinato, che non sussistono ragioni per addivenire alla riduzione delle sanzioni inflitte, che sono del tutto proporzionate alle infrazioni commesse. P.Q.M. la Commissione, sul reclamo come sopra proposto dalla società C.R.U.A. Ancona, così decide: - - lo dichiara inammissibile per la parte inerente le sanzioni della squalifica del campo di gioco e della squalifica al tesserato Gabrielli Gabriele, ai sensi dell’art. 41, 3° comma, lett. b) e c) del Codice di giustizia sportiva; - - lo respinge nel resto. Ordina incamerarsi la relativa tassa.
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