COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 131 del 21/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ACCADEMIA CALCIO MONTEFANO avverso sanzioni merito gara Accademia Calcio Montefano – Real Casebruciate, del 25.3.2006 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “D” – Com. Uff. n. 42 del 29.3.2006 del Comitato Provinciale di Ancona.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 131 del 21/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ACCADEMIA CALCIO MONTEFANO avverso sanzioni merito gara Accademia Calcio Montefano – Real Casebruciate, del 25.3.2006 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “D” – Com. Uff. n. 42 del 29.3.2006 del Comitato Provinciale di Ancona. Il reclamo è inammissibile per il mancato rispetto dei termini per la proposizione dello stesso previsti dall’art. 42, 5° comma, del Codice di giustizia sportiva. Lo stesso gravame risulta infatti inviato il 13 aprile 2006, quindi oltre i dieci giorni successivi al 29 marzo 2006, data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione impugnata. La Commissione Disciplinare, P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’Accademia Calcio Montefano per tardività ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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