COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 131 del 21/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO G.S. REAL MACERATA avverso sanzioni merito gara Real Macerata – Aries Trodica, del 18.2.2006 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “G” – Com. Uff. n. 44 del 22.3.2006 del Comitato Provinciale di Macerata.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 131 del 21/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO G.S. REAL MACERATA avverso sanzioni merito gara Real Macerata – Aries Trodica, del 18.2.2006 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “G” – Com. Uff. n. 44 del 22.3.2006 del Comitato Provinciale di Macerata. Il reclamo è inammissibile per il mancato rispetto dei termini per la proposizione dello stesso previsti dall’art. 42, 5° comma, del Codice di giustizia sportiva. Il gravame risulta infatti inviato il 7 aprile 2006, quindi oltre i dieci giorni successivi al 22 marzo 2006, data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione impugnata. La Commissione Disciplinare, P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dal G.S. Real Macerata per tardività ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it