COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 134 del 27/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO MONTEGRANARO CALCIO avverso esito gara Montegranaro – Civitanovese Calcio, del 22.4.2006 – Campionato Juniores Regionale – Semifinali –
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 134 del 27/04/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO MONTEGRANARO CALCIO avverso esito gara Montegranaro – Civitanovese Calcio, del 22.4.2006 - Campionato Juniores Regionale - Semifinali -
All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 5 a 6, la società Montegranaro Calcio ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Proia Pier in posizione irregolare in quanto squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizione con provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul Com. Uff. n. 129 del 19 aprile 2006 del Comitato Regionale Marche.
La medesima reclamante concludeva chiedendo l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara a carico della Civitanovese Calcio S.r.l. e conseguentemente l’aggiudicazione della stessa a proprio favore.
Alla richiesta audizione, la reclamante ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate.
La Civitanovese Calcio S.r.l., con missive del 24 e 26 aprile 2006, faceva pervenire a questa Commissione proprie deduzioni.
LA COMMISSIONE
letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara,
rilevata preliminarmente l’inammissibilità delle controdeduzioni della Società resistente per difetto di contraddittorio, mancando agli atti la prova dell’avvenuto invio delle stesse alla controparte, ai sensi dell’art. 29, 7° comma, del Codice di giustizia sportiva;
esperiti i necessari accertamenti presso la Segreteria del Comitato Regionale Marche dai quali è risultato che il calciatore Proia Pier è stato squalificato per una gara effettiva, con provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul citato Com. Uff. n. 129, a seguito della quarta ammonizione comminatagli nella gara spareggio, quindi ultima del Campionato Regionale Juniores, disputata il 13 aprile u.s.;
ritenuto che, a norma dell’art. 14, 12° comma, del Codice di giustizia sportiva, applicabile al caso che ci occupa per espressa disposizione del Comitato Regionale Marche, pubblicata sul Com. Uff. n. 131 del 21 aprile u.s., il Proia deve scontare la squalifica per recidiva a seguito di ammonizione riportata nell’ultima giornata di campionato nella prossima stagione sportiva;
ritenuto pertanto che il calciatore in questione ha preso parte alla gara in esame, per quanto attiene alla ridetta squalifica, in posizione regolare.
P.Q.M.
respinge il reclamo come sopra proposto dalla società Montegranaro Calcio ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni di rito di cui alla normativa richiamata nel citato Com. Uff. n. 131.
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