COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 134 del 27/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. VENAGRANDE avverso sanzioni merito gara Valle Castellana – Venagrande, dell’8 aprile 2006 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “N” – Com. Uff. n. 49 del 12.4.2006 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 134 del 27/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C. VENAGRANDE avverso sanzioni merito gara Valle Castellana – Venagrande, dell’8 aprile 2006 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “N” – Com. Uff. n. 49 del 12.4.2006 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Vellei Giuseppe, tesserato a favore della reclamante, la sanzione della squalifica per otto gare effettive perché “espulso per proteste, prima di allontanarsi, colpiva l’Arbitro con uno schiaffo sulla mano sinistra, provocandogli dolore, rivolgendogli nel contempo frasi gravemente minacciose”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.C. Venagrande, chiedendo per il proprio tesserato l’annullamento ovvero una riduzione della sanzione impugnata in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame. Alla richiesta audizione, la reclamante ribadiva che nell’occasione il proprio calciatore si limitò a protestare nei confronti del Direttore di gara, togliendosi la mano di questi dal petto, con gesto del tutto privo di violenza. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha riferito che, nell’occasione, il Vellei gli si avvicinò per protestare, colpendolo poi con un forte schiaffo alla mano sinistra, procurandogli momentaneo dolore. LA COMMISSIONE   letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara;   udito l’Arbitro e la Società reclamante:   ritenuta provata la responsabilità del Vellei in ordine alle violazioni ascrittegli per avere lo stesso, dapprima protestato e poi colpito con un forte schiaffo alla mano sinistra il Direttore di gara;   ritenuto che colpire l’Arbitro costituisce obiettivamente un comportamento di eccezionale gravità, in quanto idoneo a ledere profondamente un bene fondamentale, protetto dall’Ordinamento sportivo e che la non gravità delle conseguenze fisiche riportate non è elemento idoneo a cambiare il predetto giudizio;   ritenuto pertanto che la gravità della condotta posta in essere dal Vellei nei confronti del Direttore di gara, giustifica appieno la misura della pena inflittagli dal primo Giudice, la cui decisione pertanto non può essere riformata. P. Q. M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.C. Venagrande ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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