COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 134 del 27/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA LA SAETTA avverso esito gara Recanati Calcio – La Saetta, del 6.11.2005 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “H”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 134 del 27/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA LA SAETTA avverso esito gara Recanati Calcio – La Saetta, del 6.11.2005 - Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “H”. All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 2 a 1, la Polisportiva La Saetta ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Damiani Paolo, in posizione irregolare in quanto automaticamente squalificato per essere stato espulso nella gara precedente del medesimo campionato Video Shop – Recanati Calcio, del 29 ottobre 2005. La medesima reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore, secondo le disposizioni delle vigenti norme Federali. Con missiva del 16 novembre 2005, l’A.P. Recanati Calcio, controinteressata, faceva pervenire proprie deduzioni, reiterate in data 26 aprile 2006. Sentito a chiarimenti, l’Arbitro della gara Video Shop – Recanati Calcio, del 29 ottobre 2005, ha riferito di avere, nell’occasione, espulso il calciatore Guardabassi Herry, senza tuttavia riconoscerlo nelle foto apposte su alcuni documenti mostratigli in forma anonima. Ritenutane la necessità, la Commissione, con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 56 del 1 dicembre 2005, sospendeva il procedimento disponendo l’invio degli atti all’Ufficio Indagini della F.I.G.C. al fine di accertare l’identità del calciatore dell’A.P. Recanati Calcio espulso nella gara Video Shop – Recanati Calcio, del 29 ottobre 2005. Pervenuta in data 20 aprile 2006 la relazione dell’Ufficio Indagini della F.I.G.C., con provvedimento del 21 aprile u.s., la Commissione fissava l’odierna riunione per la prosecuzione del procedimento. LA COMMISSIONE • • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • • esaminata la relazione dell’Ufficio Indagini della F.I.G.C. dalla quale si evince la fondatezza dell’assunto della reclamante, in quanto il calciatore Damiani Paolo risulta essere stato effettivamente espulso nella gara immediatamente precedente del medesimo Campionato; • • rilevato che, a norma del 2° comma dell’art. 41 del Codice di giustizia sportiva, il calciatore espulso dal campo nel corso di un incontro ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata di gara senza declaratoria del Giudice Sportivo; • • ritenuto pertanto che il ridetto calciatore Damiani ha preso parte alla gara in esame in posizione irregolare per squalifica non scontata; • • visto l’art. 12, commi 1 e 5, del citato Codice di giustizia sportiva. P.Q.M. accoglie il reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva La Saetta, per l’effetto infliggendo all’A.P. Recanati Calcio la sanzione sportiva della perdita per 0 a 3 della gara suindicata. Commina altresì al sig. Menghi Daniele, nell’occasione Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, la sanzione dell’inibizione per giorni quindici ed al calciatore Damiani Paolo la sanzione della squalifica per un’ulteriore giornata di gara. Dispone restituirsi la relativa tassa.
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