COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 134 del 27/04/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.P.D. NUOVA LIBERTAS avverso sanzioni merito gara Nuova Libertas – Real Muscolina, del 9.4.2006 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “H” – Com. Uff. n. 47 del 12.4.2006 del Comitato Provinciale di Macerata.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 134 del 27/04/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.P.D. NUOVA LIBERTAS avverso sanzioni merito gara Nuova Libertas – Real Muscolina, del 9.4.2006 - Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “H” – Com. Uff. n. 47 del 12.4.2006 del Comitato Provinciale di Macerata.
Il reclamo è inammissibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14, 7° comma, del Codice di giustizia sportiva, in quanto sottoscritto dal sig. Pasquale Calderoni, presidente della Società, temporaneamente inibito a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. ed a rappresentare la società nell’ambito federale come da provvedimento pubblicato in data 12 aprile 2006 sul Com. Uff. n. 47 del Comitato Provinciale di Macerata.
La Commissione Disciplinare,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.P.D. Nuova Libertas ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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