COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 138 del 02/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.D.C. OLIMPIA MONTE SAN PIETRANGELI 2002 avverso sanzioni merito gara Olimpia Monte San Pietrangeli – Tirassegno, del 2.4.2006 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “I” – Com. Uff. n. 48 del 5.4.2006 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 138 del 02/05/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.D.C. OLIMPIA MONTE SAN PIETRANGELI 2002 avverso sanzioni merito gara Olimpia Monte San Pietrangeli – Tirassegno, del 2.4.2006 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “I” - Com. Uff. n. 48 del 5.4.2006 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al sig. Sassetti Omar, dirigente della reclamante, la sanzione dell’inibizione fino al 30 aprile 2007 perché “dopo l’espulsione di un proprio giocatore da parte dell’Arbitro, entrava indebitamente sul terreno di gioco avvicinandosi allo stesso con fare minaccioso. A questo punto l’Arbitro lo invitava ad allontanarsi, ma con un gesto repentino gli afferrava il collo con la mano sinistra stringendolo per una decina di secondi, provocando dolore che persisteva per circa mezz’ora. Dopo l’intervento di alcuni calciatori mollava la presa allontanandosi”.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.D.C. Olimpia Monte San Pietrangeli 2002, chiedendo l’annullamento ovvero una riduzione della sanzione comminata al proprio tesserato.
Secondo la reclamante, il Sassetti, nell’occasione, si limitò a dare una spinta, assolutamente in modo non violento, al Direttore di gara, al petto scivolando fino al collo, senza trattenere o causare lesioni di sorta; si allontanava poi, a capo chino, in direzione degli spogliatoi senza proferire parola e senza neanche voltarsi. A fine gara, prima di restituirgli le chiavi del suo spogliatoio, stringeva la mano all’Arbitro come gesto di scusa per quanto accaduto.
Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha ulteriormente confermato il comportamento contestato al Sassetti, precisando che la presa fu abbastanza forte, tanto da procurargli persistente dolore e che la mollava solo grazie all’intervento di alcuni calciatori.
Motivi della decisione
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, udito l’Arbitro, ritiene che il proposto gravame non possa essere accolto.
In punto di fatto risulta provata la responsabilità del Sassetti, nell’occasione Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, in ordine alle violazioni ascrittegli, con le modalità puntualmente descritte dall’Arbitro.
La Commissione ritiene che le violente aggressioni fisiche al direttore di gara, come quella in esame, vanno valutate con la massima severità, in quanto ledono il bene giuridico protetto dall’Ordinamento sportivo della incolumità fisica dell’arbitro e possono provocare altresì allarme sociale e disordini in campo.
Le modalità dei fatti in esame non consentono l’invocata riduzione della sanzione, la cui durata pertanto deve essere confermata, per la violenza dell’aggressione che, secondo quanto riferito dall’Arbitro stesso, non gli ha prodotto gravi conseguenze fisiche soltanto per l’intervento di alcuni calciatori che hanno costretto il Sassetti a desistere dai suoi intenti.
P.Q.M.
la Commissione respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.D.C. Olimpia Monte San Pietrangeli 2002 ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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