COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 138 del 02/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA GROTTESE CALCIO avverso sanzioni merito gara Grottese – Montegranaro, del 1.4.2006 – Campionato Regionale Juniores, girone “D” – Com. Uff. n. 124 del 5.4.2006.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 138 del 02/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA GROTTESE CALCIO avverso sanzioni merito gara Grottese – Montegranaro, del 1.4.2006 – Campionato Regionale Juniores, girone “D” - Com. Uff. n. 124 del 5.4.2006. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Salvatori Loris, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2007 perché “espulso per somma di ammonizioni, dopo la notifica del provvedimento e prima di abbandonare il terreno di gioco, colpiva con un calcio al polpaccio l’Arbitro, procurandogli momentaneo dolore”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Polisportiva Grottese Calcio, chiedendo l’annullamento ovvero una riduzione della sanzione comminata al proprio tesserato. Pur qualificando come ingiustificabile il comportamento del proprio calciatore, la reclamante ne attenuava la gravità motivandolo con quanto avvenuto in precedenza, allorché lo stesso dapprima subì un brutto fallo di gioco e poi due pugni dal medesimo avversario, quest’ultimi non rilevati dal Direttore di gara. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha riferito che, nell’occasione, il Salvatori gli si avvicinò e lo colpì con un calcio al polpaccio della gamba. Il colpo, non forte, non violento, portato come gesto di stizza, gli procurò lieve e momentaneo dolore. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, udito l’Arbitro, ritiene che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte. In punto di fatto risulta provata la responsabilità del Salvatori in ordine alle violazioni ascrittegli per avere lo stesso colpito con un calcio al polpaccio della gamba il Direttore di gara. Erroneamente la reclamante ritiene che il clima di particolare tensione in campo possa giustificare ovvero attenuare la responsabilità del proprio tesserato per il gesto da questi posto in essere nei confronti dell’Arbitro. Colpire l’Arbitro costituisce obiettivamente un comportamento di eccezionale gravità, in quanto idoneo a ledere profondamente un bene fondamentale, protetto dall’Ordinamento sportivo. Le comprovate circostanze del fatto inducono tuttavia a ridimensionare la gravità dell’episodio contestato, derivandone una valutazione di minor rigore e consentendo una riduzione della sanzione inflitta, tenuto conto altresì della giovane età dell’incolpato, nonché dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione. P.Q.M. accoglie il reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva Grottese Calcio, per l’effetto riducendo al 31 ottobre 2006 la sanzione della squalifica del calciatore Salvatori Loris. Dispone restituirsi la relativa tassa.
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