COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N° 118 del 04.05.2006 Delibera della Commisione Disciplinare 5.2.1. A.S.D. CAPRIATESE – AVVERSO DECISIONE G.S. – C.U. N. 106 DEL 6.04.2006 (GARA SANTELIANA – CAPRIATESE DEL 2.04.2006 – CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE –13^ DI RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N° 118 del 04.05.2006 Delibera della Commisione Disciplinare 5.2.1. A.S.D. CAPRIATESE – AVVERSO DECISIONE G.S. – C.U. N. 106 DEL 6.04.2006 (GARA SANTELIANA – CAPRIATESE DEL 2.04.2006 – CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE –13^ DI RITORNO) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso presentato dalla società A.S.D. Capriatese avverso la decisione del G.S. pubblicata sul C.U. n. 106 del 6.4.2006 relativa alla gara del Campionato di Promozione giocata il 2 aprile 2006 contro la Santeliana, esaminati gli atti ufficiali di gara ed ascoltati il Presidente della società ricorrente e l’arbitro della gara, osserva quanto segue. La società reclamante lamenta l’errore tecnico dell’arbitro per non aver cercato di reperire sul campo un collega che potesse sostituire l’assistente infortunatosi, così come prescritto dalla decisione 10 allegata alla regola 6 del Giuoco Calcio, nonché per aver omesso l’applicazione in via analogica dell’art. 67 NOIF, che prevede l’accordo scritto tra le squadre nel caso debba essere sostituito l’arbitro. Il ricorso non è fondato. Va considerato che la circostanza evidenziata dalla società ricorrente, secondo cui il direttore di gara avrebbe senz’altro omesso di ricercare un assistente ufficiale, non avendone fatto espressa richiesta ai dirigenti della Capriatese, da un lato non può ritenersi acclarata, poiché ben avrebbe potuto l’arbitro effettuare la suddetta ricerca, peraltro, secondo la lettera della norma, sul campo e non sugli spalti, a mezzo di altri tesserati estranei alla compagine ricorrente; dall’altro l’eventuale violazione della norma in questione (comunque negata dal direttore di gara innanzi a questa Commissione) non implicherebbe errore tecnico invalidante la gara, atteso che quest’ultimo si verifica solo se risulta che esso abbia concretamente, e non in astratto, influito sullo svolgimento del giuoco. Circostanza questa non verificatasi né dimostrata nella fattispecie. Bisogna tenere conto che la partita è continuata regolarmente con la presenza di due assistenti di parte, uno per ogni società, e che la loro individuazione è stata fatta dall’arbitro mediante regolare interpello dei dirigenti di entrambe le squadre, fatto questo non contestato, il quale ha anche provveduto ad escludere, come previsto, l’altro assistente ufficiale. Quanto poi alla presunta violazione dell’art. 67 NOIF, va rilevato che tale norma, specificamente prevista per il caso di sostituzione dell’arbitro, non può trovare applicazione, neppure in via analogica, alla sostituzione dell’assistente, al quale sono demandate mere funzioni di collaboratore del direttore di gara, prive di carattere decisorio. P.Q.M. delibera di rigettare il ricorso della società A.S.D. Capriatese. Nulla per la tassa, che risulta già versata dalla società ricorrente.
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