COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 30 Marzo 2006 Decisione della Commissione Disciplinare Ricorso della Società LESNA 2003 avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n.30 del Comitato Provinciale di Torino del 2 Marzo 2006 in riferimento alla gara S. FRANCESCO VENARIA – LESNA 2003 del 19.2.2006 valida per il Campionato di Seconda categoria (Girone G)
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 43
del 30 Marzo 2006
Decisione della Commissione Disciplinare
Ricorso della Società LESNA 2003 avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n.30 del Comitato Provinciale di Torino del 2 Marzo 2006 in riferimento alla gara S. FRANCESCO VENARIA - LESNA 2003 del 19.2.2006 valida per il Campionato di Seconda categoria (Girone G)
La Società LESNA 2003 si lamenta della decisione del Giudice Sportivo di omologare il risultato acquisito sul campo (ovvero 3-1 per il S. FRANCESCO VENARIA) e chiede la vittoria a tavolino ovvero in subordine la ripetizione della gara.
Il ricorso è infondato e va respinto.
La ricorrente sostiene che, dopo alcune sospensioni della gara per dare modo alla Società ospitante di ritracciare le linee del campo in alcuni punti e sostituire il pallone con uno di colore rosso, all’ennesima sospensione e visto il lungo tempo impiegato dalla Società ospitante per adempiere, il direttore di gara avrebbe dichiarato il termine della gara ed invitato le squadre a recarsi negli spogliatoi.
Riferiscono i rappresentanti della ricorrente, sentiti all’udienza del 17 marzo, che l’arbitro avrebbe detto ai giocatori “andate pure a fare la doccia” e, soltanto dopo le insistenze piuttosto determinate degli avversari avrebbe ripreso il gioco, richiamando le squadre in campo. A questo punto, però, molti giocatori del LESNA 2003 non erano in grado di riprendere il gioco, perché sotto la doccia o perché definitivamente allontanati, e la ricorrente non rientrava in campo.
Quanto affermato è totalmente smentito in atti.
L’arbitro, nel suo rapporto, precisa di avere allertato, dopo l’ultima sospensione, entrambe le squadre a rimanere disponibili per la ripresa del gioco. Le osservazioni del direttore di gara, le cui imprecisioni rilevate dalla ricorrente non incidono sulla validità di piena prova (art.31 C.G.S.) del suo rapporto in quanto relative a circostanze diverse da quelle che qui interessano, sono compatibili con lo svolgimento dei fatti in questione, non sono superate dalle allegazioni difensive ed, anzi, sono confermate dall’osservatore degli arbitri presente alla gara, NORDIO Dario, sentito dalla Commissione a definitivo e tranquillante chiarimento dei fatti.
Questi, infatti, afferma che, dopo l’ultima sospensione, si recava presso il direttore di gara per avere notizie sull’evolversi degli eventi e questi gli riferiva di aver chiesto alle due Società di rimanere a disposizione e di non aver ancora decretato il termine della gara. D’altra parte, afferma il sig. NORDIO, ciò trovava conferma nella circostanza che l’arbitro dopo la sospensione non avesse fatto il triplice fischio (come invece dopo la ripresa della gara con la sola squadra ospitante in campo). Quest’ultima circostanza è stata peraltro confermata anche dalla ricorrente nel corso della sua audizione.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare, delibera di respingere il ricorso.
Dispone che venga addebitata a carico della Società LESNA 2003 la tassa di reclamo pari ad Euro 130.
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