COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 30 Marzo 2006 Decisione della Commissione Disciplinare Ricorso della Società DRUENTO 2004 avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 30 del Comitato Provinciale di Torino del 2 Marzo 2006 in riferimento alla gara GIVOLETTESE – DRUENTO 2004 del 19 Febbraio 2006 valida per il Campionato di Terza Categoria (Girone B)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 30 Marzo 2006 Decisione della Commissione Disciplinare Ricorso della Società DRUENTO 2004 avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 30 del Comitato Provinciale di Torino del 2 Marzo 2006 in riferimento alla gara GIVOLETTESE – DRUENTO 2004 del 19 Febbraio 2006 valida per il Campionato di Terza Categoria (Girone B) La società A.S. DRUENTO lamenta il fatto che il Giudice Sportivo abbia inflitto la sanzione della perdita della gara ad entrambe le Società a causa di una furibonda rissa scoppiata in campo che coinvolgeva la quasi totalità dei tesserati delle due Società. La Società ricorrente evidenzia nel suo ricorso, e nel corso dell’audizione personale richiesta, il fatto che vi sia stato un unico atto violento posto in essere dal giocatore della GIVOLETTESE Guzzino Roberto e che nessuno dei giocatori della Società DRUENTO abbia posto in essere qualsivoglia atto violento. La non chiarezza del rapporto arbitrale, da cui non è dato evincere quanto viene scritto nella delibera del Giudice Sportivo ed in particolare: 1) che vi sia stata una rissa furibonda; 2) che l’arbitro fosse privo di collaborazione non potendo comunicare con i due capitani, ha reso necessaria un’audizione supplementare del Direttore di Gara. In tale occasione il medesimo riferiva semplicemente di avere osservato un “assembramento” nei pressi delle panchine ma di non aver visto gesti violenti ad esclusione di quello che ha portato all’espulsione del giocatore Guzzino e che non ha ritenuto di individuare i soggetti partecipanti all’animata discussione pur non avendo, in quel momento, elementi per temere della propria incolumità. Precisava altresì che, fino al momento della sospensione, l'incontro si era svolto in un clima sereno e disteso, anche in considerazione del fatto che i capitani delle due squadre erano fratelli. Alla luce di quanto sopra la Commissione Disciplinare non ritiene che si siano verificati i presupposti per la sospensione della gara, atteso che l’arbitro non ha comminato sanzioni disciplinari ad eccezione di quella del giocatore Guzzino, e che l’ “assembramento” poteva essere comunque dissolto previo avviso ai due capitani che la prosecuzione della discussione avrebbe comportato la sospensione della gara, previa individuazione di almeno un certo numero dei partecipanti. Occorre sottolineare che per espresso riferimento dell’arbitro, la cui integrazione verbale del rapporto costituisce fonte di prova privilegiata, non vi era pericolo per la sua incolumità né la violenza della disputa era tale da ritenere in atto una rissa, così come ritenuto dal Giudice Sportivo, pur in assenza di riscontri in tal senso nel referto arbitrale. PQM La Commissione Disciplinare delibera di annullare parzialmente la decisione del Giudice Sportivo mandando a ripetere la gara. Conferma nel resto la delibera impugnata e nulla dispone sulla tassa di reclamo che non risulta versata.
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