COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 43 del 30 Marzo 2006 Decisione della Commissione Disciplinare Ricorso della Società MAPPANESE avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale C.P. Torino n.32 del 16.3.2006, con il quale veniva comminata la squalifica sino al 2.5.2006 al proprio allenatore MAZZEI Altomare (gara SAN MICHELE – MAPPANESE del 8.3.2006 – Campionato Seconda categoria girone G)
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 43
del 30 Marzo 2006
Decisione della Commissione Disciplinare
Ricorso della Società MAPPANESE avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale C.P. Torino n.32 del 16.3.2006, con il quale veniva comminata la squalifica sino al 2.5.2006 al proprio allenatore MAZZEI Altomare (gara SAN MICHELE - MAPPANESE del 8.3.2006 - Campionato Seconda categoria girone G)
Con il ricorso in oggetto la G.S. MAPPANESE richiede una riduzione della sanzione comminata al proprio allenatore sig. MAZZEI Altomare, sminuendo la gravità della condotta addebitata al proprio tesserato come risultante dal rapporto arbitrale con il conforto di una dichiarazione in tal senso sottoscritta dalla Società avversaria.
Questa Commissione ritiene non vi sia motivo alcuno per disattendere la descrizione dei fatti come risultante nel rapporto arbitrale che, come noto, costituisce fonte di piena prova per gli organi di Giustizia Sportiva.
Infatti l’arbitro ha riferito in modo inequivoco che alla notifica del provvedimento di allontanamento dalla panchina il sig. Mazzei gli andava incontro con atteggiamento aggressivo ed inveiva ripetutamente e minacciosamente nei suoi confronti. Anche durante la prosecuzione della gara il sig. Mazzei aveva continuato ad insultare ed a minacciare il direttore di gara.
Non v’è dubbio pertanto che l’atteggiamento tenuto dall’allenatore della società ricorrente giustifichi appieno l’entità della sanzione così come statuita dal Giudice Sportivo.
Per tali motivi la Commissione
RESPINGE
il ricorso della G.S. MAPPANESE, con conseguente addebito della tassa di reclamo di € 130 che non risulta versata.
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