COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 6 Aprile 2006 Decisione della Commissione Disciplinare a) Ricorso della Società VALSESSERA per irregolare posizione del giocatore Pillon Davide schierato dalla Società PRATESE nella gara PRATESE – VALSESSERA del 23.03.2006 valevole per il Campionato di Prima categoria – girone A

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 6 Aprile 2006 Decisione della Commissione Disciplinare a) Ricorso della Società VALSESSERA per irregolare posizione del giocatore Pillon Davide schierato dalla Società PRATESE nella gara PRATESE – VALSESSERA del 23.03.2006 valevole per il Campionato di Prima categoria - girone A La Commissione Disciplinare, composta dai sigg. SERVETTO avv. Tommaso (presidente), PAVARINI avv. Paolo, SCARAMOZZINO avv. Ezio (componenti), alla presenza del rappresentante AIA signor BERTOLDO Alberto ha preso in esame il 31.03.06 il suesteso reclamo. La Società VALSESSERA lamenta il fatto che la Società PRATESE abbia schierato nella gara suindicata il giocatore Pillon Davide il quale sarebbe stato squalificato sulla scorta di quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 42 del 23.03.2006. È opportuno evidenziare che la reclamante è incorsa in errore nella lettura di tale comunicato il quale al punto 4, alle pagine 1233 e seguenti, evidenziava una errata corrige relativa alle gare del 12.03.06 i cui provvedimenti non erano stati pubblicati sul Comunicato Ufficiale n. 41 del 13.03.2006. Nel caso in esame la omessa pubblicazione sul Comunicato n. 41 ha imposto alla Federazione di sopperire a tale mancanza attraverso una comunicazione per lettera a tutte le Società i cui tesserati erano stati colpiti da sanzione, e quindi, anche alla Società PRATESE per il giocatore Pillon Davide. Alla luce di quanto sopra, ed in conseguenza del fatto che la Società PRATESE era stata avvertita dal Comitato Regionale che il giocatore Pillon doveva ritenersi squalificato, la medesima Società aveva fatto scontare la qualifica al suddetto giocatore il giorno 19.03.06 nella gara Briga – Pratese. Ne discende che nella gara del 26.03 il giocatore Pillon aveva scontato la sua squalifica e poteva essere regolarmente schierato pertanto il reclamo della Società VALSESSERA non può trovare accoglimento. Con la reiezione del reclamo pare equo, alla Commissione Disciplinare, non applicare nei confronti della Società VALSESSERA la tassa di reclamo poiché ad avviso di questa Commissione la medesima Società è caduta in errore nella lettura del comunicato, per vero di non facile leggibilità, e comunque non poteva sapere che il giocatore Pillon era stato preavvertito della comminata squalifica senza che la medesima apparisse sul Comunicato Ufficiale. P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera di respingere il reclamo della Società VALSESSERA nulla disponendo sulla tassa di reclamo per i motivi indicati sopra.
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