COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 6 Aprile 2006 Decisione della Commissione Disciplinare b) Reclamo proposto dall’A.S. ASTISPORT avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo in riferimento alla gara CAMBIANO – ASTISPORT disputatasi l’11/03/2006 nell’ambito del Campionato Juniores Regionale Sperimentale – Girone C. (Punto 3.1.4. del Comunicato Ufficiale N° 41 del 16/03/2006)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 6 Aprile 2006 Decisione della Commissione Disciplinare b) Reclamo proposto dall’A.S. ASTISPORT avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo in riferimento alla gara CAMBIANO – ASTISPORT disputatasi l’11/03/2006 nell’ambito del Campionato Juniores Regionale Sperimentale – Girone C. (Punto 3.1.4. del Comunicato Ufficiale N° 41 del 16/03/2006) Con il reclamo in oggetto, l’A.S. ASTISPORT contesta le decisioni assunte dal Giudice Sportivo, sostenendo che le stesse sono basate su una ricostruzione dei fatti risultante da un rapporto arbitrale impreciso e chiede che venga ridotta la squalifica fino al 9/05/2006 inflitta al proprio allenatore Sig. D’URSO Antonio. In particolare, la Società reclamante nega che il Sig. D’URSO abbia profferito alcun tipo di offesa al direttore di gara, né al momento di contestare una decisione arbitrale, né dopo essere stato allontanato dal campo. Nel corso della riunione tenutasi il 24/03/2006, avanti la Commissione Disciplinare composta dai Signori SERVETTO Avv. Tommaso, presidente, SCARAMOZZINO Avv. Ezio e VILLANI Avv. Loris, alla presenza del Sig. BERTOLDO Alberto, rappresentante dell’A.I.A., sono comparsi i Signori RABAGLINO Giovanni, per delega del Presidente dell’A.S. ASTISPORT, e D’URSO Antonio, allenatore, che aveva chiesto di essere sentito. Nel corso dell’audizione l’allenatore ha negato nel modo più assoluto di aver insultato l’arbitro, ma di aver semplicemente contestato, seppur con una certa vivacità, ma sempre in termini civili, una decisione arbitrale. Successivamente alla sua espulsione, accomodatosi in tribuna, ha continuato ad incitare la propria squadra, forse con maggiore animosità, ma senza trascendere in insulti od offese nei confronti del direttore di gara, con il quale non ha avuto alcun contatto nemmeno al termine della gara negli spogliatoi. Il Direttore di gara nel suo rapporto riferisce di aver allontanato dal terreno di gioco il Sig. D’URSO che lo offendeva e lo insultava platealmente. Lo stesso, dopo essersi posizionato sulle tribune, continuava a deriderlo ed offenderlo pesantemente. La mancata specificazione del tenore delle offese ricevute dall’arbitro, che ha riferito in modo generico di essere stato offeso, ma senza far riferimento ai termini con i quali è stato apostrofato, consente di valutare in modo maggiormente benevolo, rispetto a quanto ritenuto dal Giudice Sportivo, il comportamento del sig. D’URSO, tanto da rendere accoglibile il reclamo, se non per la motivazione, almeno limitatamente alla congruità della sanzione adottata. Per questi motivi, in parziale accoglimento del proposto ricorso, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre fino al 10 APRILE 2006 la squalifica inflitta al Sig. D’URSO Antonio, nulla disponendo per quanto attiene la tassa di reclamo, che non risulta versata dalla Società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it