COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 13 Aprile 2006 Decisione della Commissione Disciplinare b) Ricorso della Società SANTENESE avverso le decisioni del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 43 del Comitato Regionale del 30 Marzo 2006 in riferimento alle sanzioni applicate ai propri tesserati Ferri Stefano e Sinopoli Adriano

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 13 Aprile 2006 Decisione della Commissione Disciplinare b) Ricorso della Società SANTENESE avverso le decisioni del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 43 del Comitato Regionale del 30 Marzo 2006 in riferimento alle sanzioni applicate ai propri tesserati Ferri Stefano e Sinopoli Adriano La Società SANTENESE reclama avverso la squalifica per sei gare inflitta al proprio giocatore Ferri Stefano ed alla inibizione fino al 23 Maggio 2006 inflitta al proprio dirigente Sinopoli Adriano. In ordine alla posizione del dirigente, oltre alla generica doglianza per la eccessività della sanzione, non viene evidenziato nulla che possa superare il dettagliato rapporto del direttore di gara nel quale vengono evidenziate reiterate proteste ed ingiurie al momento della sua espulsione ed anche successivamente. Con riferimento ai fatti indicati nel rapporto arbitrale, che costituisce fonte di prova, la sanzione applicata dal primo giudice è congrua e va confermata. Relativamente alla posizione del giocatore Ferri Stefano, ritiene la Commissione Disciplinare che la sanzione debba essere ridotta atteso che il giocatore può essere punito unicamente per le offese all’arbitro e non per gesti violenti che non sussistono. In particolare dalla dinamica descritta nel rapporto arbitrale emerge un atteggiamento di protesta oltremodo vivace ma non risulta che l’arbitro sia mai stato colpito ne che abbia corso il pericolo di esserlo anche perché il giocatore veniva trattenuto dai compagni di squadra. Alla luce di quanto sopra ed in considerazione della gravità del comportamento relativo alle proteste ma non violento la sanzione deve essere ridotta a tre giornate di squalifica. PQM La Commissione Disciplinare in parziale accoglimento del ricorso della Società SANTENESE delibera di ridurre la sanzione nei confronti di Ferri Stefano a tre giornate di gara confermando la sanzione nei confronti del signor Sinopoli Adriano. In parziale accoglimento del reclamo fa si che non sia dovuto la relativa tassa.
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