COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 13 Aprile 2006 Decisione della Commissione Disciplinare d) Ricorso della Società LUMELLOGNO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 42 del 2332005 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in relazione alla gara CRESCENTINO – LUMELLOGNO svoltasi in data 1932006, Campionato di Prima Categoria Girone B

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 13 Aprile 2006 Decisione della Commissione Disciplinare d) Ricorso della Società LUMELLOGNO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 42 del 2332005 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta in relazione alla gara CRESCENTINO - LUMELLOGNO svoltasi in data 1932006, Campionato di Prima Categoria Girone B Con ricorso inviato in data 3132006 la Società LUMELLOGNO si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica fino al 3062006 l'allenatore DI STEFANO Patrizio e ne chiede la riduzione. La Società ricorrente che la sanzione inflitta al proprio tesserato non sarebbe congrua in quanto lo stesso sarebbe intervenuto per prestare aiuto ad un proprio calciatore, precisamente RAMETTA Emanuele, che al termine della gara sarebbe stato aggredito da dirigenti e giocatori avversari. A riprova di quanto sostenuto viene prodotto certificato medico attestante le lesioni patite nella circostanza dal RAMETTA. Non si esclude che l'allenatore sanzionato possa aver colpito qualcuno con una manata, ma si assicura essersi trattato solo di legittima difesa. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 31 C.G.S). Nel caso di specie, il rapporto del direttore di gara è puntuale e preciso nel riferire della "violenta rissa" scoppiata al termine della gara e del comportamento di coloro che si sono potuti individuare nel parapiglia generale. Va considerato che tutti i soggetti, di cui viene fatta menzione nel ricorso, sono stati individuati dall'arbitro come protagonisti dell'increscioso episodio e sono stati, di conseguenza, colpiti da provvedimento disciplinare da parte del Giudice di primo grado: il dirigente ed il giocatore del CRESCENTINO hanno rispettivamente avuto la medesima sanzione dell'allenatore e del giocatore del LUMELLOGNO. La soluzione adottata dal Giudice Sportivo di ripartire in modo equanime le responsabilità per i deprecabili fatti appare corretta tenuto conto che, nella concitazione del momento, è pressochè impossibile effettuare una seria e fondata distinzione tra aggressori ed aggrediti. Né, d'altra parte, una diversa attribuzione di responsabilità può essere operata sulla sola base delle dichiarazioni di una parte Per questi motivi la Commissione Disciplinare, RIGETTA il reclamo della società LUMELLOGNO dichiarando la medesima tenuta al pagamento della tassa di reclamo pari ad € 130 che non risulta versata
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