COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 13 Aprile 2006 Decisione della Commissione Disciplinare h) Ricorso della Società CORTEMILIA in relazione alla posizione irregolare del calciatore BOASSO FABIO schierato dalla società CINZANO ‘91 – gara del 02/04/06 – Campionato Seconda categoria – GIRONE O

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 13 Aprile 2006 Decisione della Commissione Disciplinare h) Ricorso della Società CORTEMILIA in relazione alla posizione irregolare del calciatore BOASSO FABIO schierato dalla società CINZANO ‘91 - gara del 02/04/06 - Campionato Seconda categoria – GIRONE O Con ricorso inviato in data 03 aprile ‘06 la Società A.S.D. CORTEMILIA ha interposto reclamo lamentando la irregolare posizione del giocatore BOASSO FABIO, in quanto lo stesso sarebbe stato schierato, nella gara in oggetto, dalla squadra avversaria, la società CINZANO ’91, in costanza di squalifica. Il ricorso è stato tempestivamente proposto e ritualmente notificato alla controparte che non ha fatto pervenire proprie controdeduzioni. Dall’esame della documentazione ufficiale si evince la fondatezza del ricorso in oggetto, in quanto il calciatore Boasso Fabio ha preso effettivamente parte alla gara di campionato in oggetto se pur in costanza della squalifica comminatagli per una giornata ai sensi del comunicato n. 41 del 30/03/06 - Comitato Provinciale di Cuneo. All’esito del predetto accertamento, la Commissione Disciplinare delibera, pertanto, di infliggere alla Società CINZANO ‘91 la sanzione della perdita della gara con il seguente risultato CINZANO ‘91 – CORTEMILIA 0 – 3 Delibera, inoltre: - - la squalifica per una ulteriore giornata del calciatore Boasso Fabio - - l’inibizione fino al 10 luglio 2006 del dirigente accompagnatore sig. Franco Dotta - - l’ammenda a carico della Società Cinzano ‘91 di Euro 180,00 Si dispone, infine, la restituzione alla Società CORTEMILIA della tassa di reclamo versata all’atto del ricorso.
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