COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 13 Aprile 2006 Decisione della Commissione Disciplinare i) Reclamo proposto dalla Società PRO VALFENERA in riferimento alla gara PRO VALFENERA – REAL BALDICHIERI disputatasi il 26/03/2006 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria – GIRONE P

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 13 Aprile 2006 Decisione della Commissione Disciplinare i) Reclamo proposto dalla Società PRO VALFENERA in riferimento alla gara PRO VALFENERA – REAL BALDICHIERI disputatasi il 26/03/2006 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria – GIRONE P All’esito della gara PRO VALFENERA – REAL BALDICHIERI, disputatasi il 26/03/2006 e terminata con il risultato finale di parità per 1 a 1, la Società PRO VALFENERA proponeva reclamo spedito con raccomandata A.R. in data 28/03/06, adducendo che, nell’occasione, la squadra avversaria aveva schierato il giocatore ABDELHAQ Zakaria in posizione irregolare in quanto tesserato per altra Società. La Commissione Disciplinare, composta dai Signori SERVETTO Avv. Tommaso, Presidente, PAVARINI AVV. Paolo e SCARAMOZZINO Avv. Ezio, alla presenza del Sig. BERTOLDO Alberto, rappresentante dell’A.I.A., - - rilevato preliminarmente che il ricorso in oggetto risulta privo di una valida sottoscrizione da parte del Presidente; - - ritenuto che la mancata sottoscrizione inficia in modo assoluto la validità dell’atto e, di conseguenza, preclude l’esame del merito; DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso in questione, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di € 130 che non risulta versata dalla Società PRO VALFENERA; CONFERMA il risultato della gara con il punteggio conseguito sul campo: PRO VALFENERA – REAL BALDICHIERI 1 - 1
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