COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 20 Aprile 2006 Decisione della Commissione Disciplinare c) Reclamo della A.C. CARAGLIO 83 avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo pubblicati sul comunicato ufficiale del Comitato Regionale n. 44 del 6.4.2006, in relazione ai fatti avvenuti in occasione della gara CARAGLIO 83 – PEDONA del 29.3.2006, valida per il Campionato di Prima categoria – Girone G
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 46
del 20 Aprile 2006
Decisione della Commissione Disciplinare
c) Reclamo della A.C. CARAGLIO 83 avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo pubblicati sul comunicato ufficiale del Comitato Regionale n. 44 del 6.4.2006, in relazione ai fatti avvenuti in occasione della gara CARAGLIO 83 - PEDONA del 29.3.2006, valida per il Campionato di Prima categoria - Girone G
Con il ricorso in oggetto la A.C. CARAGLIO 83 richiede una riduzione delle squalifiche comminate al proprio dirigente sig. MARABOTTO Elio, al giocatore FORNERO Davide e dell’ammenda comminata alla Società, adducendo che il comportamento dei propri tesserati sarebbe in parte giustificato dall’evidente errore commesso dal direttore di gara che aveva in un primo tempo convalidato una rete della squadra avversaria viziata da un fallo di mano.
Questa Commissione, letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale della gara, ritiene che le sanzioni comminate dal giudice sportivo siano eque e commisurate alla gravità dell’accaduto, in quanto anche un eventuale errore tecnico commesso dall’arbitro non giustifica un comportamento aggressivo e minaccioso nei suoi confronti.
Appare invece opportuno trasmettere gli atti alla Procura Arbitrale, affichè esamini l’operato del direttore di gara e ne verifichi la regolarità.
Per tali motivi la Commissione
RESPINGE
il ricorso della A.C. CARAGLIO 83, con conseguente addebito della tassa di reclamo di € 130 che non risulta versata; ordina la trasmissione degli atti del presente procedimento alla Procura Arbitrale per le valutazioni dell’operato del direttore di gara.
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