COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 20 Aprile 2006 Decisione della Commissione Disciplinare d) Reclamo proposto dall’A.S.D. SATURNIO VALSALICE avverso le decisioni del Giudice Sportivo in ordine alla gara SATURNIO VALSALICE – CARLO ALBERTO disputatasi il 26/03/2006 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria – Girone I

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 20 Aprile 2006 Decisione della Commissione Disciplinare d) Reclamo proposto dall’A.S.D. SATURNIO VALSALICE avverso le decisioni del Giudice Sportivo in ordine alla gara SATURNIO VALSALICE – CARLO ALBERTO disputatasi il 26/03/2006 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria – Girone I Con il reclamo in oggetto, la A.S.D. SATURNIO VALSALICE contesta la squalifica fino al 31/12/2007 inflitta dal Giudice Sportivo al proprio giocatore NACCARATO Luca, nonché l’ammenda di € 50 sanzionata nei confronti della Società per responsabilità oggettiva, provvedimenti disciplinari pubblicati sul C.U. N° 34 del 30/03/2006. La Società reclamante nega nel modo più assoluto che il NACCARATO, successivamente al provvedimento di espulsione nei propri riguardi, abbia colpito l’arbitro, ma afferma che lo stesso ha solo appoggiato le due mani sul volto dello stesso spingendolo lontano da sè. La tesi difensiva della Società SATURNIO VALSALICE, non supportata da una qualche prova idonea a smentire l’operato del proprio calciatore, non regge di fronte alla circostanziata descrizione dell’episodio effettuata nel supplemento di rapporto dal direttore di gara, il quale, a causa del forte dolore e del persistente ronzio alle orecchie provocato dai due schiaffi ricevuti, è stato costretto a sospendere definitivamente la gara. Il Giudice Sportivo, esaminato il rapporto di gara, oltre alle altre sanzioni di carattere disciplinare, ha deliberato la perdita della gara per 3 – 0 al SATURNIO VALSALICE. La Società ha pacificamente accettato tale decisione, ritenendo, evidentemente, che gli argomenti a difesa fossero troppo deboli per poter essere posti a base di un reclamo avverso tale decisione. Le contestazioni avanzate dalla Società reclamante nei confronti del rapporto arbitrale, che costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, devono quindi essere disattese. L’episodio in questione, in considerazione della particolare gravità, rende incensurabile la decisione impugnata, sia in ordine al merito, sia in ordine alla motivazione ed alla congruità della sanzione adottata. Quanto alla richiesta abrogazione della sanzione pecuniaria di € 50, posta a carico della Società per responsabilità oggettiva, si deve osservare che l’art. 41, n° 3, lett. c del C.G.S. prevede la non impugnabilità dei provvedimenti pecuniari non superiori a € 50 per le Società partecipanti ai Campionati di Seconda categoria. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, composta dai Signori SERVETTO Avv. Tommaso, presidente, PAVARINI Avv. Paolo, CAMPAGNA Avv. Flavio e SCARAMOZZINO Avv. Ezio, alla presenza del Signor BERTOLDO Alberto, rappresentante dell’ A.I.A., RESPINGE il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo, che deve essere addebitata alla A.S.D. SATURNIO VALSALICE perché non versata; CONFERMA - la perdita della gara deliberata nei confronti della Società SATURNIO VALSALICE ai sensi per gli effetti dell’art. 12, n° 1 del C.G.S. con il risultato SATURNIO VALSALICE – CARLO ALBERTO 0 – 3 - la squalifica fino al 31/12/2007 inflitta al giocatore NACCARATO Luca; - l’ammenda di € 50 alla Società SATURNIO VALSALICE per responsabilità oggettiva. e) Ricorso della Società CHAMPDEPRAZ MONTJOVET avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n.44 del Comitato Provinciale di Aosta del 5.4.2006 in riferimento alla gara VAL D’AYAS – CHAMPDEPRAZ MONTJOVET del 2.4.2006 valida per il Campionato di Terza Categoria La Società CHAMPDEPRAZ si lamenta della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo all’allenatore CHIABOTTO Marco (squalifica sino al 15.5.2006), e ne chiede la riduzione. La ricorrente invero non contesta i fatti, ma ne propone una lettura finalizzata a ridurne la gravità. La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare eccessiva rispetto alle condotte contestate. In particolare, il referto arbitrale laddove riferisce del protrarsi del comportamento offensivo e minaccioso tenuto dal CHIABOTTO dopo il suo allontanamento dal campo, lo colloca come avvenuto dagli spalti dove peraltro lo stesso pubblico teneva tale tipo di atteggiamento nei confronti del direttore di gara. Diventa pertanto difficile distinguere le affermazioni dell’allenatore da quelle degli altri. Inoltre, lo stesso arbitro laddove descrive quanto avvenuto, parla di atteggiamento rumoroso da parte del CHIABOTTO e riporta frasi di quest’ultimo la cui offensività non pare tale da meritare la sanzione inflitta. P.Q.M. la Commissione Disciplinare, in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n.44 del 5.4.2006 del Comitato Provinciale di Aosta, delibera di ridurre al 1.5.2006 la sanzione della squalifica inflitta all’allenatore della Società CHAMPDEPRAZ MONTJOVET, sig. Marco CHIABOTTO Nulla dispone in merito alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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