COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 48 del 27 Aprile 2006 Decisione della Commissione Disciplinare a) Ricorso della Società COLLEGNO CALCIO avverso decisione del Giudice Sportivo in relazione alla gara COLLEGNO CALCIO – RIVAROLESE 1906 del 2/04/2006 – Campionato di Eccellenza – Girone B

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 48 del 27 Aprile 2006 Decisione della Commissione Disciplinare a) Ricorso della Società COLLEGNO CALCIO avverso decisione del Giudice Sportivo in relazione alla gara COLLEGNO CALCIO – RIVAROLESE 1906 del 2/04/2006 – Campionato di Eccellenza – Girone B Con atto inviato in data 8/04/2006 la Società COLLEGNO CALCIO preannunciava reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo relativa alla gara in oggetto chiedendo contestualmente copia degli atti ufficiali di gara. Ora, benché il successivo reclamo non sia mai stato presentato, deve comunque essere dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione ed addebitata alla Società proponente la relativa tassa. Stabilisce infatti l’art. 32 comma 6 C.G.S. che “per prendere visione ed estrarre copia dei documenti ufficiali, la parte deve formulare espressa richiesta al momento del gravame versando contestualmente la relativa tassa”. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare dichiara INAMMISSIBILE il ricorso. Dichiara altresì la Società COLLEGNO CALCIO tenuta al pagamento della tassa di reclamo pari a € 130,00 che non risulta versata.
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