COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 48 del 27 Aprile 2006 Decisione della Commissione Disciplinare b) Ricorso della Società REAL LENTESE avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 44 del 642006 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta in relazione alla gara VIRTUS VERCELLI – REAL LENTESE svoltasi in data 2232006, Campionato di Prima Categoria Girone B
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 48
del 27 Aprile 2006
Decisione della Commissione Disciplinare
b) Ricorso della Società REAL LENTESE avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 44 del 642006 del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta in relazione alla gara VIRTUS VERCELLI - REAL LENTESE svoltasi in data 2232006, Campionato di Prima Categoria Girone B
Con ricorso inviato in data 1242006 la Società REAL LENTESE si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo, a scioglimento della riserva scritta nel precedente C.U., ha confermato il risultato acquisito sul campo nella gara indicata in oggetto e chiede l'adozione dei provvedimenti previsti dal C.G.S. in relazione alle irregolarità indicate.
La Società ricorrente, ricostruisce con puntualità e precisione le circostanze in cui la squadra ha appreso dell'improvvisa variazione dell'impianto sportivo in cui si sarebbe dovuta disputare la gara. Riferisce delle pressioni alle quali è stato assoggettato il Presidente affinché venisse sottoscritta per ricevuta l'informativa della variazione, redatta dal Presidente del Comitato Provinciale di Vercelli nella medesima data del 2232006. Mette in evidenza di aver rimarcato per iscritto sul documento medesimo la presa d'atto da parte della REAL LENTESE del disguido ed il consenso allo svolgimento dell'incontro. Sostiene che l'orario di inizio della partita debordava il tempo massimo di attesa previsto dal Regolamento.
Copia del reclamo è stata ritualmente inviata alla Società avversaria che non ha fatto pervenire controdeduzioni.
Nella seduta del 2142006 il Presidente della REAL LENTESE, sentito da questa Commissione per averne fatto richiesta, osservava che il provvedimento del Giudice Sportivo non appare coerente con la censura sollevata nel reclamo in cui veniva contestata la regolarità della gara. Veniva altresì prodotta copia del fax inviato alla REAL LENTESE dal Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta da cui si emerge che la richiesta di variazione del campo operata dalla VIRTUS VERCELLI non risulta in possesso del Comitato.
Il ricorso, pur fondato, non può essere accolto.
In effetti le ragioni addotte dal Giudice Sportivo a sostegno del rigetto non possono essere condivise posto che la riserva di reclamo, da presentare all'arbitro prima dell'inizio della gara, ritenuta, dal Giudice di primo grado, necessaria per la proposizione del gravame a lui inviato, non era nel caso in esame praticabile posto che questa ha per oggetto esclusivo la denuncia di irregolarità "del campo di gioco (porte, misure del terreno di gioco ecc.)" ( art. 29 commi 6 e 7 lett. b C.G.S.).
Dal punto di vista procedurale, quindi, nell'inoltrare il preannuncio di reclamo entro le ore 24 del giorno successivo e le motivazioni relative entro il settimo giorno ha adempiuto a tutte le formalità necessarie all'esame della questione.
Altrettanto serie sono le argomentazioni addotte dalla Società ricorrente a sostegno dei provvedimenti richiesti: variazione improvvisa, decisa da organo non competente, dell'impianto in cui si doveva svolgere l'incontro ed inizio della gara oltre il tempo massimo previsto dal regolamento.
Non va trascurato che alcuni giocatori della REAL LENTESE per impegni di lavoro nelle prime ore del giorno successivo hanno preferito non partecipare all'incontro.
Dette anomalie, che avrebbero autorizzato la squadra ospite a rifiutare di disputare la gara con conseguente sanzione di perdita della medesima decretata dal Giudice Sportivo, appaiono sanate dal consenso alla disputa dell'incontro prestato per iscritto sull'informativa della variazione ed implicitamente attraverso la disputa dell'incontro che, come da referto arbitrale, si è svolto senza irregolarità tali da rendere contestabile il risultato conseguito sul campo.
Ora, seppure detto consenso è stato carpito con discutibili modalità stando al racconto della Società ricorrente, rimane il gesto di grande lealtà sportiva che, alla scarsamente meritoria vittoria a tavolino, privilegia lo sport con i valori di cui è portatore.
La lealtà dimostrata nella circostanza dalla REAL LENTESE e le fondate motivazioni del reclamo rendono la Società ricorrente meritevole di essere esentata dall'onere del pagamento della tassa di reclamo che normalmente consegue al rigetto dell'impugnazione.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare,
RIGETTA
il reclamo della Società REAL LENTESE.
Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata
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