COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 48 del 27 Aprile 2006 Decisione della Commissione Disciplinare d) Ricorso della Società FENIS avverso i provvedimenti disciplinari adottati in esito alla gara FENIS -CHATILLON (Campionato Seconda categoria – girone E gara del 9 aprile 2006)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 48 del 27 Aprile 2006 Decisione della Commissione Disciplinare d) Ricorso della Società FENIS avverso i provvedimenti disciplinari adottati in esito alla gara FENIS -CHATILLON (Campionato Seconda categoria - girone E gara del 9 aprile 2006) PREMESSO CHE - la società CALCIO FENIS ha presentato, a mezzo reclamo inviato in data 19 Aprile 2006, ricorso avverso ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo nei confronti del proprio tesserato Nicola Turato –squalificato per 6 giornate “ripetute gravi offese all’indirizzo dell’arbitro reiterate al momento del rientro delle squadre negli spogliatoi allorché scagliava un oggetto in direzione del Direttore di gara” - nonché all’ammenda di Euro 250,00 inflitta alla Società, in esito alla gara FENIS - CHATILLON del 9 aprile 2006 pubblicati sul C.U n. 46 del 12 aprile 2006, chiedendo la revisione dei provvedimenti adottati. - nel proprio ricorso CALCIO FENIS riferisce le circostanze che hanno condotto all’irrogazione della squalifica irrogata la Turato e in particolare evidenzia come il proprio tesserato abbia sì protestato in maniera nervosa e eccessivamente veemente al momento in cui l’arbitro sanzionava un fallo da lui commesso reiterando tale comportamento al termine della gara ma non abbia in alcun modo posto in essere comportamenti minacciosi o aggressivi nei confronti del Direttore di Gara né scagliato oggetti contro lo stesso. Per quanto riguarda poi l’ammenda inflitta alla società il CALCIO FENIS sottolinea come i dirigenti si siano adoperati per temperare i comportamenti del giocatore Turato, che a tale stregua aveva poi presentato le proprie scuse al Direttore di Gara; inoltre per quanto riguarda il comportamento della tifoseria, il CALCIO FENIS osserva come lo stesso arbitro abbia rilevato che un solo tifoso tra quelli presenti abbia tenuto comportamenti offensivi nei confronti dell’arbitro. - Dall’esame degli atti di gara quanto rilevato nel ricorso del CALCIO FENIS appare effettivamente riscontrato. Infatti, se la reazione scomposta e offensiva del giocatore Turato è riportata dall’arbitro come sussistente in due momenti distinti, sia nel corso del gioco sia al temine della gara, la stesa non appare tradursi in alcun atto di carattere minaccioso o violento: in particolare dal rapporto dell’arbitro non si desume che il Turato abbia gettato il bicchiere di carta con il tè nell’intento di colpire l’arbitro. Sotto altro profilo, relativamente al comportamento dei tifosi, l’arbitro precisa come solo uno dei presenti abbia assunto comportamenti decisamente censurabili. - Alla luce di quanto precede, e in virtù di una diversa ponderazione e contestualizzazione degli episodi sanzionati il ricorso presentato appare pur parzialmente fondato. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare ACCOGLIE PARZIALMENTE Il ricorso presentato da CALCIO FENIS avverso alla squalifica pronunciata nei confronti del calciatore Nicola Turato nonché avverso all’ammenda inflitta alla società. Per effetto del parziale accoglimento la squalifica, originariamente inflitta per 6 giornate, viene ridotta a 4 giornate, mentre l’ammenda alla Società – originariamente fissata in Euro 250,00 - viene anch’essa ridotta a Euro 100,00. Nulla dispone in ordine alla tassa non versata all’atto del reclamo.
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