COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 04 Maggio 2006 Decisione della Commissione Disciplinare a) Ricorso della Società TARANTASCA CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n.43 del Comitato Provinciale di Cuneo del 13.4.2006 in riferimento alla gara BAGNOLO PIEMONTE – TARANTASCA del 9.4.2006 valida per il Campionato di Seconda Categoria – Girone M

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 04 Maggio 2006 Decisione della Commissione Disciplinare a) Ricorso della Società TARANTASCA CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n.43 del Comitato Provinciale di Cuneo del 13.4.2006 in riferimento alla gara BAGNOLO PIEMONTE – TARANTASCA del 9.4.2006 valida per il Campionato di Seconda Categoria – Girone M La Società TARANTASCA si lamenta della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al giocatore BOSIO Luca (squalifica sino all’11.4.2007), e ne chiede la riduzione. La ricorrente invero non contesta i fatti, ma ne propone una lettura finalizzata a ridurne la gravità. La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare eccessiva rispetto alle condotte contestate. In particolare, l’arbitro, nel suo referto, laddove riferisce dello “sputacchiamento”, pare ricollegarlo più alla foga con la quale il BOSIO inveiva a pochi centimetri dal suo viso che ad una vera e propria autonoma volontà di sputare verso il direttore di gara, condotta che certamente avrebbe meritato, insieme alle altre, la sanzione inflitta. Inoltre, non può passare inosservato, a fini che qui interessano, il comportamento tenuto dal giocatore che, dopo la gara, giungeva ad un chiarimento con l’arbitro ammettendo le proprie responsabilità sull’inqualificabile comportamento tenuto dopo l’espulsione. P.Q.M. la Commissione Disciplinare, in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n.43 del 13.4.2006 del Comitato Provinciale di Cuneo, delibera di ridurre all’11.10.2006 la sanzione della squalifica inflitta al giocatore della Società TARANTASCA, sig. Luca Bosio. Nulla dispone in merito alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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