COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 30 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA COMITATO PROVINCIALE di TARANTO Gara: GIOVENTU’ LIZZANO – F.C.REAL STATTE del 12 marzo 2006 (Reclamo della Società F.C.Real Statte in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo (cfr Com. Uff.n. 33 del 16 marzo 2006).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 30 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA COMITATO PROVINCIALE di TARANTO Gara: GIOVENTU’ LIZZANO – F.C.REAL STATTE del 12 marzo 2006 (Reclamo della Società F.C.Real Statte in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo (cfr Com. Uff.n. 33 del 16 marzo 2006). La Società F.C.Real Statte ha proposto reclamo avverso le squalifiche inflitte ai calciatori CHIEDI CARMINE e ZORICO LUIGI (quattro gare) chiedendo la revoca delle stesse o in subordine una riduzione. Dagli atti ufficiali equa appare la sanzione inflitta dal Primo Giudice in relazione al comportamento tenuto dagli stessi calciatori a fine gara nei confronti del direttore di gara; P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo proposto dalla Società Real Statte, addebitando la relativa tassa sul conto della reclamante.
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