COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 30 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare ERRATA CORRIGE CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE Gara: A.S.D. NUOVA ANDRIA – ATLETICO CORATO dell’11 marzo 2006 (Reclamo della A.S.D. Nuova Andria in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della Società per la punizione sportiva della perdita della gara). Comunicato Ufficiale n. 38 del 16 marzo 2006.
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 41 del 30 marzo 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
ERRATA CORRIGE
CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE
Gara: A.S.D. NUOVA ANDRIA - ATLETICO CORATO dell’11 marzo 2006 (Reclamo della A.S.D. Nuova Andria in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della Società per la punizione sportiva della perdita della gara). Comunicato Ufficiale n. 38 del 16 marzo 2006.
La Commissione Disciplinare rileva che la reclamante non ha osservato il termine perentorio entro il quale i reclami alla Commissione Disciplinare, avverso le decisioni del Giudice Sportivo debbono pervenire entro le ore 12 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, come prescritto sul Comunicato Ufficiale n. 35 del 23 febbaraio 2006 concernente l’abbreviazione dei termini procedurali d’innanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le ultime 4 giornate dei campionati Regionali e Provinciali.
Poiché, invece, il reclamo è stato spedito il 21 marzo 2006 ed è pervenuto il 22 marzo 2006 ed inoltre non risulta trasmessa copia alla controparte, il reclamo stesso è inamissibile, ai sensi dellart. 29 commi 5 e 9 del Codice di Giustizia Sportiva;
alla riunione odierna non è intervenuto il legale rappresentante della società reclamante, sebbene invitato;
P.Q.M.
DELIBERA
Dichiarare inammissibile il reclamo in oggetto, addebitando la relativa tassa sul conto della reclamante.
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