COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 04 aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PROMOZIONE Gara: A.S.PALAGIANELLO – U.S. GALATONE del 26 marzo 2006 (Reclamo dell’U.S.Galatone avverso il risultato della gara)

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 04 aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PROMOZIONE Gara: A.S.PALAGIANELLO – U.S. GALATONE del 26 marzo 2006 (Reclamo dell’U.S.Galatone avverso il risultato della gara) L’U.S.Galatone ha proposto reclamo per la presunta partecipazione alla gara in oggetto di calciatori dell’ A. S. Palagianello non tesserati. Si osserva che il reclamo è tardivo, poiché ai sensi delle disposizioni impartite dalla FIGC, pubblicate nel Com. Uff. n. 35 del 23 febbraio 2006, concernenti l’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, per le ultime quattro giornate dei campionati regionali e provinciali, i reclami di prima istanza alla Commissione Disciplinare debbono “pervenire” o essere “depositati” presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara. Il reclamo, di cui trattasi, è stato trasmesso a mezzo fax il 29 marzo 2006,dopo il termine stabilito; P.Q.M. D E L I B E R A Dichiarare irricevibile il reclamo dell’ U. S. Galatone, addebitando la relativa tassa sul conto della reclamante.
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