COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 04 aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: A. S. D. ALBEROBELLO – NUOVA VALENZANO del 12 marzo 2006 (Reclamo dell’A. S. D. Alberobello in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore GIANNOCCARO FRANCESCO, squalificato fino al 16 marzo 2007 (cfr.Com Uff. n. 38 del 16/03/06).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 04 aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: A. S. D. ALBEROBELLO – NUOVA VALENZANO del 12 marzo 2006 (Reclamo dell’A. S. D. Alberobello in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore GIANNOCCARO FRANCESCO, squalificato fino al 16 marzo 2007 (cfr.Com Uff. n. 38 del 16/03/06). L’A.S. Alberobello ha proposto reclamo avverso la punizione sportiva inflitta dal Giudice Sportivo ai danni del calciatore Giannoccaro Francesco, facendo presente che la squalifica è eccessiva in relazione al comportamento tenuto dal calciatore nei confronti del direttore di gara. Chiede, pertanto, una riduzione della sanzione e la convocazione delle parti interessate con il direttore di gara per poter effettuare, in contraddittorio, il confronto sui fatti occorsi. La Commissione Disciplinare osserva, in via preliminare, che il confronto con l’arbitro delle parti interessate non è consentito dalle vigenti norme. Per quanto attiene la riduzione della squalifica inflitta al calciatore, non può accedersi alla richiesta, considerato che l’aver colpito con sputi il braccio e la spalla dell’arbitro, tenendo nel contempo comportamento gravemente irriguardoso nei confronti del medesimo, è stato adeguatamente sanzionato dal Giudice Sportivo. P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo dell’ A. S. D. Alberobello, addebitando la relativa tassa sul conto della reclamante.
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