COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 06 aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE Reclamo dell’A.S. Surbo per posizione irregolare di calciatori in alcune gare del Campionato di Promozione.
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 43 del 06 aprile 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
Reclamo dell’A.S. Surbo per posizione irregolare di calciatori in alcune gare del Campionato di Promozione.
L’ A.S. Surbo ha proposto reclamo, inteso ad ottenere l’applicazione della punizione sportiva della perdita di alcune gare a danno, dell’ A.S. Palagianello.
Si assume che il reclamo è inammissibile, poiché ai sensi dell’art. 29 n.ri 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, la predetta Società non è titolare di interesse diretto al reclamo stesso. Infatti la A.S. Surbo non ha partecipato alle gare indicate nel reclamo e precisamente:
Gara: Pro Trepuzzi - Palagianello del 05/03/2006
Gara: Palagianello - Stella Jonica del 12/03/2006
Gara: San Donato - Palagianello del 19/03/2006
Gara: Palagianello - Galatone del 26/03/2006
Gara: Carovigno - Palagianello del 02/04/2006
P.Q.M.
D E L I B E R A
Dichiarare inammissibile il reclamo dall’ A.S. Surbo, addebitando la relativa tassa sul conto della reclamante.
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