COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 10 aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: POL. REAL VICO CERIGNOLA – A.S. VIESTESE del 26 marzo 2006 (Reclamo dell’A.S.Viestese avverso il risultato della gara per la posizione irregolare del calciatore DI FRANCESCO PASQUALE ).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 10 aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: POL. REAL VICO CERIGNOLA – A.S. VIESTESE del 26 marzo 2006 (Reclamo dell’A.S.Viestese avverso il risultato della gara per la posizione irregolare del calciatore DI FRANCESCO PASQUALE ). L’A.S.Viestese ha proposto reclamo avverso il risultato della gara per la posizione irregolare del calciatore Di Francesco Pasquale della Pol. Real Vico Cerignola ,in quanto lo stesso ,espulso nella gara infrasettimanale del 23 marzo 2006,non poteva partecipare alla gara successiva del 26 marzo 2006 per l’automatismo della sanzione. Si osserva che il reclamo è tardivo, poiché ai sensi delle disposizioni impartite dalla FIGC, pubblicate nel Com. Uff. n. 35 del 23 febbraio 2006,concernenti l’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le ultime quattro giornate dei campionati regionali e provinciali, i reclami di prima istanza alla Commissione Disciplinare debbono “pervenire” o “essere depositati” presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara: Il reclamo, di cui trattasi, è stato trasmesso a mezzo raccomandata A/R il 31 marzo 2006 dopo il termine stabilito. Questa Commissione Disciplinare ritiene di dover applicare nei confronti del calciatore Di Francesco Pasquale e della Pol. Real Vico Cerignola la norma prevista dall’art. 42 comma 7 CGS., infliggendo adeguata sanzione nei loro confronti. P.Q.M. D E L I B E R A Dichiarare irricevibile il reclamo dell’A.S.Viestese, addebitando la relativa tassa sul conto della reclamante. Infliggere al calciatore Di Francesco Pasquale l’ulteriore squalifica per 2 (due) gare ed alla Pol. Real Vico Cerignola l’ammenda di euro 150,00.
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