COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 26 aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA COMITATO PROVINCIALE di TARANTO Gara: VITTORIA GROTTAGLIE – POLISPORTIVA AUSONIA del 9 aprile 2006 (Reclamo della Società Polisportiva Ausonia avverso il risultato della gara per la posizione irregolare del calciatore QUARANTA GIUSEPPE.)

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 26 aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA COMITATO PROVINCIALE di TARANTO Gara: VITTORIA GROTTAGLIE – POLISPORTIVA AUSONIA del 9 aprile 2006 (Reclamo della Società Polisportiva Ausonia avverso il risultato della gara per la posizione irregolare del calciatore QUARANTA GIUSEPPE.) La Società Polisportiva Ausonia Taranto ha proposto reclamo avverso il risultato della gara per la posizione irregolare del calciatore Quaranta Giuseppe, nato a Taranto il 16 ottobre 1985, identificato dal direttore di gara con carta d’identità n. AG - 4602637. La Commissione Disciplinare esperiti i necessari accertamenti presso l’Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Puglia, ha rilevato che il suddetto calciatore, per la corrente stagione sportiva, risulta tesserato con la Società A.S. Calcio LEDE, che disputa il campionato di seconda categoria. Pertanto il suddetto calciatore non aveva titolo a partecipare alla gara suddetta. P.Q.M. D E L I B E R A Accogliere il reclamo della Polisportiva Ausonia Taranto e, per l’effetto, infliggere alla Società Vittoria Grottaglie la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 in favore della Società Polisportiva Ausonia Taranto; Infliggere alla Società Vittoria Grottaglie l’ammenda di € 150.00 ed al calciatore Quaranta Giuseppe, nato a Taranto il 16 ottobre 1985, la squalifica fino al 31.12.2006 Non addebitare la tassa stante l’accoglimento del reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it