COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°37 del 6 aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare POL.S.G. FLUMINI . ( Campionato di 2^ Categoria) Avverso il risultato della gara Seui Arcueri / S.G.Flumini del 19.03.2006.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°37 del 6 aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare POL.S.G. FLUMINI . ( Campionato di 2^ Categoria) Avverso il risultato della gara Seui Arcueri / S.G.Flumini del 19.03.2006. Con reclamo in data 24.03.2006, la Pol. S.G.Flumini chiedeva che venisse rilevata la posizione irregolare del giocatore Usai Vittorio della società Seui Arcueri, con riferimento alla gara in oggetto. Al riguardo si evidenziava che lo stesso avesse partecipato a tale gara pur non essendo regolarmente tesserato per la stagione in corso, chiedendo venisse inflitta alla società Seui Arcueri la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 3. La Commissione, rilevato che effettivamente il calciatore Usai Vittorio non risulta tesserato per la stagione in corso, con la società Seui Arcueri, lo stesso deve essere considerato in posizione irregolare con riferimento alla partita in oggetto. Tutto ciò premesso, la Commissione, in relazione alla gara Seui Arcueri / S.G.Flumini, infligge la sconfitta per 0 a 3 alla società Seui Arcueri per avere fatto giocare Usai Vittorio in posizione irregolare. Dispone il non addebito della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it