COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°39 del 20 aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare G.S. MONTE ALMA ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 35 del 23.03.2006. Gara Calcio Tissi / Monte Alma del 19.03.2006

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°39 del 20 aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare G.S. MONTE ALMA ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 35 del 23.03.2006. Gara Calcio Tissi / Monte Alma del 19.03.2006. La società Monte Alma ha proposto rituale reclamo avverso le decisioni del Giudice Sportivo di squalifica per quattro gare effettive del calciatore Zallu Vittorio perché “ al termine dell’incontro rivolgeva frasi offensive al direttore di gara e colpiva con due violenti calci la porta dello spogliatoio arbitrale” e di irrogazione della multa di Euro 200,00 a carico della società stessa “ per intemperanze del pubblico con lancio di birra e sputi”. La reclamante, nell’atto di ricorso, ha chiesto di annullare o quanto meno ridurre entrambe le sanzioni, sostenendo che esse siano sproporzionate rispetto al reale accadimento dei fatti ed evidenziando che il direttore di gara avrebbe manifestato durante tutta la partita una volontà di accanimento sugli atleti; inoltre il medesimo, rivolgendosi al capitano della squadra, avrebbe detto di voler far pagare al Monte Alma il fatto di non aver effettuato gli acquisti del materiale sportivo presso la ditta ove egli lavora. Dalla lettura del referto arbitrale i fatti addebitati alla società Monte Alma e al calciatore Zallu risultano esattamente provati; peraltro l’arbitro, nel supplemento inviato in data 27.03.2006, precisava che il giocatore Zallu era estraneo all’episodio del calcio sferrato alla porta e che il suo nominativo era stato da lui indicato nel referto per errore in sostituzione di quello del vero colpevole. Il direttore di gara, nel corso dell’audizione avanti la Commissione, ha confermato quanto dichiarato nel rapporto e quanto rettificato nel supplemento ed ha decisamente escluso di avere esternato a chicchessia lamentele per il mancato acquisto di materiale sportivo presso la ditta della quale è dipendente. La Commissione, rilevato che l’arbitro stesso ha ridimenzionato i fatti attribuiti allo Zallu, ritiene di dover ridurre in modo adeguato la squalifica inflitta al medesimo, mentre invece valuta equa la sanzione pecuniaria irrogata alla società. La Commissione inoltre ritiene che sia opportuno approfondire, da parte del competente Ufficio Indagini, se siano attendibili o meno le gravi accuse formulate all’arbitro dalla società Monte Alma circa suoi presunti interessi in ordine alla vendita di materiale sportivo. Per tali motivi, la Commissione DELIBERA - di confermare l’ammenda di Euro 200,00 a carico della società Monte Alma; - di ridurre la squalifica di Zallu Vittorio da quattro a tre gare effettive; - di trasmettere gli atti all’Ufficio Indagini, perché provveda ad accertare l’attendibilità delle accuse di cui sopra nei confronti del direttore di gara. Dispone il non addebito della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it