COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°39 del 20 aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare SANTA TERESA CALCIO ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso il risultato della gara Baja Sardinia / Santa Teresa del 29.03.2006.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°39 del 20 aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare SANTA TERESA CALCIO ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso il risultato della gara Baja Sardinia / Santa Teresa del 29.03.2006. La società Santa Teresa Calcio ha proposto reclamo avverso il risultato della gara in epigrafe, sostenendo che alla stessa ha preso parte nelle file della società Baja Sardinia il calciatore Cossu Giovanni in posizione irregolare. La Commissione, rilevato che la reclamante non ha presentato copia della ricevuta per avvenuta comunicazione del reclamo alla controparte, ai sensi dell’art. 42, comma 6 del C.G.S., DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo e dispone l’addebito della tassa.
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