COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°40 del 28 aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare POL. TETI 2004 ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Nuoro ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 29 del 06.04.2006. Gara Teti 2004 / Olzai del 02.04.2006

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°40 del 28 aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare POL. TETI 2004 ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Nuoro ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 29 del 06.04.2006. Gara Teti 2004 / Olzai del 02.04.2006. La Pol. Teti 2004 ha proposto rituale reclamo avverso i seguenti provvedimenti sanzionatori: 1) ammenda di Euro 50,00 inflitta alla società Teti 2004, poiché propri sostenitori, per tutta la durata della gara, ingiuriavano e minacciavano l’arbitro e perché alcuni di essi, a fine gara, si portavano nei pressi dello spogliatoio da un cancello aperto artatamente. Inoltre, per assenza della Forza Pubblica, intervenuta solo dopo la fine della gara perché chiamata dall’arbitro tramite telefonino; 2) squalifica per otto giornate effettive inflitta al giocatore Cambedda Emanuele, perché reagiva ad un provvedimento di ammonizione, rivolgendo epiteto ingiurioso all’arbitro. Alla notifica dell’espulsione si avvicinava minacciosamente al direttore di gara e, afferratolo per la maglia con ambedue le mani all’altezza del petto, lo strattonava con forza e quindi cercava di colpirlo con un pugno non riuscendovi per il pronto arretramento dello stesso. Trattenuto dai colleghi di squadra cercava di divincolarsi continuando a minacciare e ad insultare l’arbitro; mentre veniva allontanato si toglieva la maglia e rivolgeva al medesimo direttore di gara gesti trviali; 3) squalifica fino al 30.06.2007 inflitta al giocatore Porcu Simone, capitano della squadra, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 2, comma 2 del C.G.S., perché a fine gara, guadagnato il locale spogliatoio, l’arbitro veniva colpito con un violento calcio sul gluteo sinistro, che gli procurava forte dolore, da un calciatore della Società Teti 2004, che egli non riusciva tuttavia a identificare; 4) squalifica per quattro gare effettive al giocatore Farris Pietro, perché a fine gara rivolgeva all’arbitro frasi triviali e minacciose; quindi, appoggiando la propria testa contro quella del direttore di gara, minacciava di colpirlo con una testata, venendo prontamente allontanato dal dirigente accompagnatore della propria squadra; 5) squalifica per tre gare effettive al giocatore Sulis Nicola, perché a fine gara colpiva con un violento pugno sul volto un avversario facendogli sanguinare il labbro superiore; 6) squalifica per due gare effettive al giocatore Cambedda Marco, perché a fine gara attendeva l’arbitro nei pressi dello spogliatoio e, unitamente ad altri colleghi di squadra, cercando di ostacolarne il passaggio, gli rivolgeva frase minacciosa ed epiteto ingiurioso. La reclamante ha contestato gli addebiti ed ha sostenuto, per quanto concerne la squalifica inflitta al proprio capitano, Porcu Simone, la totale estraneità ai fatti ascritti, domandando la revoca della sanzione. Quanto ai giocatori Cambedda Emanuele, Cambedda Marco, Farris Pietro e Sulis Nicola la stessa reclamante ha domandato un’equa riduzione delle squalifiche, ritenendole eccessive. La Commissione, per quanto attiene le sanzioni dell’ammenda alla società ( di Euro 50,00) e della squalifica di due giornate, inflitta al giocatore Cambedda Marco, rileva l’inammissibilità del reclamo, ai sensi dell’articolo 41, n° 3 lett.a), b) del C.G.S.. Per quanto attiene le altre squalifiche, la portata degli episodi e la gravità dei gesti e dei comportamenti, in generale posti in essere dai menzionati giocatori, giustifica appieno l’entità delle sanzioni adottate dal Giudice Sportivo. Tali considerazioni valgono, in particolare, per ciò che attiene la squalifica inflitta al Porcu Simone, capitano della squadra, per l’atto di violenza posto in essere ai danni del direttore di gara, sanzionato ai sensi dell’art.2 del C.G.S., a fronte del quale a nulla vale la sterile negatoria svolta dalla reclamante, che non ha peraltro fornito indicazioni riguardo all’autore dell’atto descritto dal direttore di gara. Analogamente deve ritenersi priva di significato la generica contestazione per i fatti che hanno determinato le restanti squalifiche, dettagliatamente descritti dall’arbitro nel proprio supplemento di referto , dove risultano specificati i deplorevoli comportamenti attribuiti ai giocatori sopra menzionati. Per i suesposti motivi, la Commissione DELIBERA 1) di dihiarare inammissibile il reclamo per quanto attiene le sanzioni dell’ammenda alla società e della squalifica inflitta al giocatore Cambedda Marco; 2) di respingere il reclamo per ciò che attiene le altre squalifiche inflitte. Dispone l’addebito della tassa.
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