COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 29/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSI A.S.D. REAL AVOLA (SR) – (posizione irregolare calciatore Interlandi Michele e Interlandi Mariano – GARA MONTEROSSO ALMO/REAL AVOLA del 19.2.2006 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “H”) – Proc. n° 189/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 29/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSI A.S.D. REAL AVOLA (SR) – (posizione irregolare calciatore Interlandi Michele e Interlandi Mariano – GARA MONTEROSSO ALMO/REAL AVOLA del 19.2.2006 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “H”) – Proc. n° 189/A – La Società reclamante segnala la posizione irregolare dei calciatori Interlandi Michele (nato l’11.7.1982) e Interlandi Mariano (n. 31.3.1986) schierati dalla Società Monterosso Almo nella gara prima indicata; La Commissione Disciplinare: Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva: I calciatori Interlandi Michele e Interlandi Mariano risultano tesserati per la Società Monterosso Almo e, pertanto, avevano titolo a prendere parte alla gara di che trattasi; P.Q.M. DELIBERA: di respingere il reclamo come sopra proposto; con addebito di tassa Euro 130,00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it