COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 50 del 05/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 185/06- s.a Impugnazione della U.S. Romagnano C.C. avverso la squalifica fino al 30 maggio 2006, del tesserato (allenatore) Sig. DONADEL ALBERTO e l’ammenda pari ad Euro 1000 a carico della stessa Società, inflitte dal G.S. Regionale ( Com. Uff. n. 43 del 30 marzo 2006).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 50 del 05/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 185/06- s.a Impugnazione della U.S. Romagnano C.C. avverso la squalifica fino al 30 maggio 2006, del tesserato (allenatore) Sig. DONADEL ALBERTO e l’ammenda pari ad Euro 1000 a carico della stessa Società, inflitte dal G.S. Regionale ( Com. Uff. n. 43 del 30 marzo 2006). Con rituale gravame, la intestata società adiva questa C.D., chiedendo la riduzione delle sanzioni come sopra inflitte al proprio tesserato, Sig. DONADEL, ed al medesimo sodalizio che il G.S. regionale aveva così motivato: per il DONADEL: “Allontanato per avere offeso il D.G. alla notifica reiterava le offese. Una volta in tribuna persisteva nel proprio contegno ingiurioso”; per la U.S. Romagnano CC Calcio : “ Per contegno offensivo e minaccioso verso il D.G, durante la gara. Per lancio di una pietra di media grandezza che raggiungeva il D.G. ad una coscia procurandogli forte e momentaneo dolore. Per grave atteggiamento intimidatorio dei propri sostenitori a fine gara verso l’arbitro che causava richiesta di intervento dei CC. Per avere provocato a causa di tale atteggiamento, lunga sosta forzata negli spogliatoi. Sanzione limitata per il fattivo comportamento della Dirigenza locale”- Deduceva la reclamante che gli addebiti, come ascritti, non corrispondevano al reale sviluppo dei fatti, nel corso dei quali l’ arbitro avrebbe mantenuto un atteggiamento non consono ed inusuale di fronte ad una situazione di limitata portata delle condizioni ambientali, persistendo negli spogliatoi fino all’arrivo della pattuglia, sebbene affatto necessario grazie anche alle attività di dirigente che già aveva riportato alla calma i soli due sostenitori ( non già un quindicina come si leggerebbe negli scritti gara), che si erano resi protagonisti di qualche intemperanza; nel suo sostare negli spogliatoi è stato attinto da una spinta all’interno dello stesso vano, da parte del presidente della compagine avversaria. Per quanto riferibile al DONADEL, questi avrebbe effettivamente usato espressioni ingiuriose, in realtà, dirette verso la squadra ospitante, quali: “vergognatevi a vincere una partita in questa maniera…” posizionandosi dietro la panchina (e non in tribuna), una volta uscito dal campo, da ciò derivando che le eventuali farsi aggressive che l’arbitro dovesse avere percepite non erano ascrivibili al tesserato. L’arbitro nel rapporto, chiaramente aveva descritto l’accaduto, esattamente e puntualmente nei termini sintetizzati dalle decisioni del GS Regionale. Nel supplemento di rapporto, inoltrato a questa CD, oltre a ribadire la dinamica della vicenda come sopra descritta, il DG ha spiegato che, i sostenitori “facinorosi” del Romagnano erano effettivamente una quindicina, divisi in gruppi di 3- 4, che lo avevano minacciato e offeso per tutto il secondo tempo, fino a che, uno di questi, si era avvicinato alla rete di recinzione arrampicandosi nelle vicinanze degli spogliatoi, ed aveva scagliato al suo indirizzo una pietra di media grandezza che lo aveva colpito direttamente alla coscia destra, provocandogli forte dolore anche se momentaneo. L’attesa obbligata per la situazione di pericolo che si era creato si era effettivamente protratta per circa un’ora, posto che circa dieci delle persone sopra indicate, lo avevano atteso urlando offese e minacce, due di questi tentando anche di scavalcare il cancello che si frapponeva, calmandosi la situazione solo all’arrivo dei carabinieri. Durante l’attesa egli aveva aperto, in un paio di occasioni, la porta del suo spogliatoio proprio al fine di controllare se persistesse la presenza dell’aggressore che gli aveva scagliato il sasso. Quanto alla condotta dell’ allenatore DONADEL, la stessa veniva confermata dall’arbitro come già descritta nel rapporto, sostanziandosi in varie offese e proteste, egli rifiutandosi di uscire , continuando ad urlare; poi, dopo circa due minuti, molto lentamente, si avviava verso l’uscita del terreno di giuoco, rimanendo due minuti vicino alla rete di recinzione, urlando “arbitro sei una …vergognati disonesto”. Poi si posizionava in tribuna nei gradini inferiori, apostrofando i sostenitori avversari con ciò rischiando di fare degenerare la situazione; non di meno, faceva il giro della tribuna e si posizionava di nuovo nei pressi della panchina, continuando ad avere un contegno offensivo ed ingiurioso nei suoi confronti. Conclamati i fatti tutti ascritti sia al tesserato che alla Società - questa responsabile in via oggettiva di quanto occorso e posto in essere dai numerosi tifosi e dal DONADEL e sopra descritto – tenuto conto della fede privilegiata da riconoscersi alla versione arbitrale rispetto a quella diversa e/o configgente dei tesserati, a norma di specifico dettato delle norme federali, a cui si aggiunge la linearità del racconto riportato, puntuale nella descrizione dell’accaduto in suo danno - osserva questa CD che la condotta dei tifosi deve giudicarsi come significativamente grave, per la persistenza nel tempo (durante la gara, l’intero secondo tempo, e quindi un’ora circa dopo il suo termine) della condotta aggressiva ed intimidatoria, oltre che pesantemente ingiuriosa, ed in particolare modo, per il gesto lesivo del lancio del sasso, che colpendolo ad una gamba, ha cagionato dolore forte all’arbitro. Tutto ciò evidenziato, non può addivenirsi - quanto al sodalizio ed al tesserato DONADEL - ad una valutazione sanzionatoria più contenuta rispetto alla pena sancita dal primo giudice. Questa è da valutarsi congrua, alla luce del necessario giudizio comparativo con altre fattispecie di analoga gravità, connotate da violenza diretta sulla persona dell’arbitro, per la tipologia del colpo, del mezzo utilizzato ( un sasso) e dei pregiudizi arrecati, tenuto conto della pluralità e persistenza delle condotte indebite riscontrate, peraltro già opportunamente contenuta nel darsi atto e considerare, comunque, il fattivo ed efficace intervento della dirigenza societaria. Analogamente è da dirsi per il DONADEL il cui agire indebito è stato caratterizzato dalla pluralità e ampia reiterazione delle condotte aggressive ed ingiuriose. P.Q.M. Respinge il reclamo e conferma le decisioni del GS regionale nei confronti della Società e del DONADEL ALBERTO. Dispone incamerarsi la relativa tassa.
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