COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 50 del 05/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 190/06-gl.Monzone – Capezzano Pianore (0-2) del 2/4/06. Campionato di II categoria, in C.U. Regionale Toscana n.45 del 6/4/06 e n.47 del 13/04/06.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 50 del 05/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 190/06-gl.Monzone – Capezzano Pianore (0-2) del 2/4/06. Campionato di II categoria, in C.U. Regionale Toscana n.45 del 6/4/06 e n.47 del 13/04/06. Reclamo della società Monzone avverso le seguenti sanzioni: 1. Squalifica per tre giornate inflitta al calciatore Arcangeli Alessandro poi in sua vece al calciatore Tartarici Gianni per offese e minacce al D.G. 2. Squalifica fino al 21/05/06 al calciatore Oligeri Andrea il quale si avvicinava minacciosamente al D.G. ponendo il proprio naso contro quello dell’arbitro e nel contempo lo offendeva. 3. Ammenda di €.1.000,00 per contegno offensivo e minaccioso verso il D.G. gara e termine. Per avere consentito a numerose persone estranee di accedere al recinto spogliatoi a fine gara dove, una di esse offendeva l’arbitro cercando inoltre di sgambettarlo. Plurirecidiva specifica nel comportamento ingiurioso ed intimidatorio dei propri sostenitori nonché nel consentire ad estranei di accedere al recinto di gioco. Sanzione limitata per il fattivo comportamento della dirigenza locale. Per carenze igienico funzionali nello spogliatoio arbitrale. La reclamante in primo luogo tende a sottolineare come l’arbitro abbia errato nell’individuare il calciatore Arcangeli invece del calciatore Tartarici quale reo delle offese e delle minacce subite dal D.G. sostenendo altresì che si è trattato di sole offese escludendo quindi le minacce. Stesso concetto espresso nel merito per quanto attiene al calciatore Oligeri anch’esso reo di avere proferito solo offese. Per quanto attiene la sanzione pecuniaria la reclamante tende a minimizzare l’accaduto. La reclamante conclude chiedendo una riduzione delle sanzioni per i calciatori e la cassazione della sanzione dell’ammenda. Il D.G. ha redatto ben due supplementi all’originario rapporto di gara, avendo altresì chiarito in precedenza al G.S. lo scambio di persona avvenuto fra il calciatore Arcangeli invece del Tartarici. La C.D. esaminati gli atti ufficiali dispone quanto segue. In primo luogo il Collegio rileva come i supplementi di rapporto redatti dall’arbitro siano del tutto privi di sistematicità nella esposizione tanto da renderne oltremodo difficoltosa la lettura ed il loro confronto ad integrazione del primo rapporto. Tale considerazione viene con forza sottolineata in quanto, stante il valore di prova privilegiata conferita alla versione dei fatti fornita dall’arbitro, un’esposizione frammentaria ed asistematica rende l’interpretazione difficoltosa per il giudicante, Invero, la perfetta ricostruzione dei fatti fornita dall’arbitro costituisce senza dubbio una garanzia essenziale per le società ed un ottimo strumento di giudizio per gli Organi di Giustizia e ciò anche in virtù dalla particolare forma del processo sportivo che non prevede prova testimoniale né confronti a confutazione. Fatto questo necessario preambolo, la C.D. rileva come la problematica relativa allo scambio di persona sia stata risolta con l’emissione del C.U. n.47/06 ove viene sanzionato il calciatore Tartarici Gianni quale reale autore dei comportamenti citati verso l’arbitro, riabilitando altrsì il calciatore Arcangeli Alessandro. In punto di merito il Collegio rileva come le sanzioni afflittive verso i calciatori sono da considerarsi eque e ben calibrate in relazione ai fatti enunciati né la difesa della società reclamante pare essere convincente a tal punto da spostare l’originario giudizio. Per quanto attiene la sanzione pecuniaria, la C.D. dopo un attento esame dei fatti, rileva come l’entità della stessa appaia troppo affittiva rispetto alle risultanze emerse. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo per quanto riguarda i calciatori Tartarici Gianni ed Oligeri Andrea con conseguente conferma delle sanzioni inflitte dal G.S., mentre accoglie il predetto per quanto attiene la sanzione pecuniaria che riduce dagli originari €.1.000,00 ad €.700,00. Dispone il non addebito della tassa di reclamo.
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