COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 05/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 191/06-Rn. Reclamo A.C. Mario Micheli Avverso Squalifica Del Calciatore Monaci Andrea Fino Al 3052006 (C.U. N° 43 Del 3032006)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 05/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 191/06-Rn. Reclamo A.C. Mario Micheli Avverso Squalifica Del Calciatore Monaci Andrea Fino Al 3052006 (C.U. N° 43 Del 3032006) Reclama la A.C. Mario Micheli avverso la squalifica in oggetto comminata dal G.S. Regionale con la seguente motivazione: “ Con un gesto di stizza e nervosismo prendeva il pallone e lo tirava con le mani verso l’arbitro raggiungendolo all’altezza dei glutei senza peraltro procurargli dolore.”. La reclamante nel chiedere la riduzione della sanzione, non contesta i fatti così come riportati, ma sostiene l’assoluta involontarietà del gesto del calciatore il quale, avendo colpito con le mani il pallone procurando un rigore contro la sua squadra, avrebbe scagliato il pallone verso terra con gesto di rabbia verso se stesso piuttosto che verso la decisione del D.G., il pallone a causa di un rimbalzo sbilenco avrebbe colpito del tutto casualmente l’arbitro al fondo schiena. Tali argometazioni venivano ribadite in sede di audizione personale all’udienza 552006. La C.D., esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto decide di accogliere il reclamo. La reclamante contesta non già gli accadimenti, ma la volontarietà. A tal proposito il D.G., che già nel rapporto di gara aveva evidenziato come il gesto del Monaci non gli avesse procurato alcun danno, ribadisce nel supplemento la sensazione dell’assoluta mancanza di volontà di ledere del calciatore. Aggiunge che alla notifica della espulsione il Monaci se ne andava “affranto” senza dire una parola. La intenzionalità del gesto è in forte dubbio sia perché l’arbitro non ha materialmente visto il Monaci scagliare il pallone, ma ha solo sentito giungere lo stesso ai glutei senza avvertire dolore. E’ verosimile che, data la minima distanza tra i due, se il calciatore avesse avuto intezione di colpire l’arbitro avrebbe scagliato il pallone in modo diretto e non gettandolo a terra laddove rimbalzando questo attingeva il D.G., se poi il Monaci avesse avuto intenti violenti non si sarebbe probabilmente limitato al gesto in questione non proferendo alcuna parola di protesta né di offesa nei confronti del D.G.. Anzi, l’atteggiamento “affranto” che l’arbitro ha colto nel calciatore al momento della notifica dell’espulsione, lascia propendere proprio per un senso di rabbia nei confronti di se stesso, senzo di rabbia che nel ricorso la società ha posto a giustificazione del comportamento non regolamentare. D’altra parte l’aver scagliato nella direzione del D.G. il pallone può essere inquadrato in una sorta di “colpa cosciente”, che attenua lievemente l’azione del Monaci, pur grave per aver attinto l’arbitro, e fa ritenere più proporzionata una squalifica per un mese e mezzo. P.Q.M. La C.D. in accoglimento del reclamo riduce la squalifica fino al 15 maggio 2006 ordina restituirsi la tassa di reclamo.
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